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Ordinanza 261/1998 ECLI:IT:COST:1998:261 Generato dall'IA

Ordinanza 261/1998 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 261/1998
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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deputati - questa, in data 22 ottobre 1997, ha deliberato che i fatti

Regesto Legislator

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art. 68 della Costituzione; Ordinanza 261/1998 · Corte costituzionale: deputati - questa, in data 22 ottobre 1997, ha deliberato che i fatti

Parole chiave

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accesso dei giornalisti agli atti personalità politica responsabilità politica punibilità dei mass media attività politica comunicazione politica

Disposizioni normative citate

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art. 68 della Costituzione
dell'art. 68 della Costituzione e trasmessi gli atti alla Camera dei
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio sull'ammissibilità di conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato promosso dal giudice per le indagini preliminari

del tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati, sorto

a seguito della delibera della Camera dei deputati del 22 ottobre

1997 con la quale è stata dichiarata l'insindacabilità delle

opinioni espresse dall'on. Cesare Previti nei confronti di David M.

Sassoli con ricorso depositato il 9 marzo 1998 ed iscritto al n. 90

del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1998 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale contro il membro

del Parlamento Cesare Previti per il reato di diffamazione, il

giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma, con

ordinanza emessa il 16 febbraio 1998, ha sollevato conflitto di

attribuzione tra poteri dello Stato, chiedendo alla Corte di

dichiarare che non spetta alla Camera dei deputati deliberare la

insindacabilità dei fatti ascritti al Previti stesso, poiché essi

non ricadono nell'ipotesi di cui all'art. 68, primo comma, della

Costituzione;

che, in particolare, il parlamentare risulta imputato del delitto

previsto e punito dagli artt. 595, primo e terzo comma, cod. pen. e

21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, per avere, a mezzo stampa,

offeso la reputazione del giornalista Sassoli David Maria,

rilasciando dichiarazioni - destinate ai mezzi d'informazione ed

effettivamente riprodotte in un comunicato ANSA del 15 maggio 1995 -

nelle quali lo indicava "come partecipe di uno stile giornalistico

volutamente mistificatorio e diretto specificamente ad annebbiare

anche verità pacifiche e come giornalista capace di mistificare

anche fatti notori per scarsa professionalità o per opportunità di

disinformazione strumentalizzata ad impegno in campagne politiche";

che - eccepita dalla difesa dell'indagato l'applicabilità

dell'art. 68 della Costituzione e trasmessi gli atti alla Camera dei

deputati - questa, in data 22 ottobre 1997, ha deliberato che i fatti

concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento

nell'esercizio delle sue funzioni;

che a parere del g.i.p. - anche sulla base della giurisprudenza

di questa Corte, ed in particolare delle affermazioni contenute nella

sentenza n. 375 del 1997 circa la riferibilità dell'atto alla

funzione parlamentare, la quale può sì svolgersi in forma libera ma

non può coincidere con l'intera attività politica, a meno di non

trasformare la prerogativa in privilegio personale - la condotta

ascritta all'imputato non può essere in tal modo qualificata,

mancando alcun tipo di connessione tra la funzione parlamentare e "la

circostanza strettamente personale da cui sono scaturite le sue

dichiarazioni all'ANSA".

Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37,

terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte è

chiamata a deliberare senza contraddittorio in ordine

all'ammissibilità del conflitto sotto il profilo dell'esistenza

della "materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua

competenza", restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche

in punto di ammissibilità;

che, in conformità al principio costantemente affermato da

questa Corte, secondo cui i singoli organi giurisdizionali,

esplicando le loro funzioni in situazione di piena indipendenza,

costituzionalmente garantita, sono legittimati ad essere parti nei

conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato (cfr., da ultimo,

sentenza n. 265 del 1997 ed ordinanza n. 37 del 1998), dev'essere

riconosciuta la legittimazione del g.i.p. del tribunale di Roma a

sollevare il presente conflitto;

che, del pari, la Camera dei deputati è legittimata ad esserne

parte, quale organo competente a dichiarare definitivamente la

propria volontà in ordine alla applicabilità dell'art. 68, primo

comma, della Costituzione (v., oltre la citata sentenza n. 265 del

1997, le ordinanze nn. 132, 251 e 325 del 1997);

che, quanto al profilo oggettivo del conflitto, il ricorrente

lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni,

costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio

asseritamente illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti,

del potere, spettante alla Camera di appartenenza del parlamentare,

di dichiarare la insindacabilità delle opinioni espresse da

quest'ultimo, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione

(cfr. sentenze nn. 265, 375 e ordinanza n. 442 del 1997);

che dal ricorso possono ricavarsi le "ragioni del conflitto" e

"le norme costituzionali che regolano la materia", come richiesto

dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal giudice per le

indagini preliminari del tribunale di Roma nei confronti della Camera

dei deputati, con il ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione

della presente ordinanza al giudice per le indagini preliminari del

tribunale di Roma, ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza

siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo

Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella