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Ordinanza 253/1998 ECLI:IT:COST:1998:253 Generato dall'IA

Ordinanza 253/1998 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 253/1998
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Regesto Legislator

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Ordinanza 253/1998 · Corte costituzionale: ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Parole chiave

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assistenza amministrativa fiscale soggetti passivi tassazione secondo il potere d'apprezzamento responsabilità civile del consulente fiscale esenzione dal pagamento dei contributi tassa d'esenzione dall'obbligo militare
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 63 del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di

accertamento delle imposte sui redditi), promosso con ordinanza

emessa l'8 maggio 1997 dalla Commissione tributaria provinciale di

Imperia sul ricorso proposto da Greppi Giancarlo ed altro contro

l'Ufficio del Registro di Sanremo, iscritta al n. 587 del registro

ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1998 il giudice

relatore Annibale Marini.

Ritenuto che la commissione tributaria provinciale di Imperia, con

ordinanza dell'8 maggio 1997, ha sollevato, in riferimento all'art.

3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 63 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia

di accertamento delle imposte sui redditi), nella parte in cui "vieta

al dipendente dell'amministrazione finanziaria di esercitare funzioni

di assistenza tecnica e di rappresentanza davanti alle commissioni

tributarie per il biennio successivo alla data di cessazione del

rapporto di pubblico impiego";

che, a parere della commissione rimettente, la disposizione

denunciata, non prevedendo siffatto divieto per altre categorie di

soggetti quali, ad esempio, magistrati ordinari, ex componenti delle

commissioni tributarie, dipendenti di enti locali preposti agli

uffici tributari, violerebbe il principio di uguaglianza sancito

dall'art. 3, primo comma, della Costituzione;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per

l'infondatezza della questione.

Considerato che l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna

motivazione sulla rilevanza della questione di legittimità

costituzionale nel giudizio principale, né consente di desumere

l'esistenza della rilevanza da una descrizione, sia pure sommaria,

della fattispecie oggetto della controversia sottoposta alla

decisione del giudice rimettente;

che, pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile per difetto di motivazione

dell'ordinanza che la propone, come da costante giurisprudenza di

questa Corte (tra molte, ordinanze n. 74 e n. 62 del 1997);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 63 del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle

imposte sui redditi), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo

comma, della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale

di Imperia con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 30 giugno 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella