Ordinanza 253/1998 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza 253/1998 · Corte costituzionale: ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 63 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi), promosso con ordinanza
emessa l'8 maggio 1997 dalla Commissione tributaria provinciale di
Imperia sul ricorso proposto da Greppi Giancarlo ed altro contro
l'Ufficio del Registro di Sanremo, iscritta al n. 587 del registro
ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1998 il giudice
relatore Annibale Marini.
Ritenuto che la commissione tributaria provinciale di Imperia, con
ordinanza dell'8 maggio 1997, ha sollevato, in riferimento all'art.
3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 63 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia
di accertamento delle imposte sui redditi), nella parte in cui "vieta
al dipendente dell'amministrazione finanziaria di esercitare funzioni
di assistenza tecnica e di rappresentanza davanti alle commissioni
tributarie per il biennio successivo alla data di cessazione del
rapporto di pubblico impiego";
che, a parere della commissione rimettente, la disposizione
denunciata, non prevedendo siffatto divieto per altre categorie di
soggetti quali, ad esempio, magistrati ordinari, ex componenti delle
commissioni tributarie, dipendenti di enti locali preposti agli
uffici tributari, violerebbe il principio di uguaglianza sancito
dall'art. 3, primo comma, della Costituzione;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per
l'infondatezza della questione.
Considerato che l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna
motivazione sulla rilevanza della questione di legittimità
costituzionale nel giudizio principale, né consente di desumere
l'esistenza della rilevanza da una descrizione, sia pure sommaria,
della fattispecie oggetto della controversia sottoposta alla
decisione del giudice rimettente;
che, pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile per difetto di motivazione
dell'ordinanza che la propone, come da costante giurisprudenza di
questa Corte (tra molte, ordinanze n. 74 e n. 62 del 1997);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 63 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo
comma, della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale
di Imperia con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 30 giugno 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 9 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella