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Ordinanza 249/1998 ECLI:IT:COST:1998:249 Generato dall'IA

Ordinanza 249/1998 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 249/1998
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, del

Regesto Legislator

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art. 3 Cost, art. 24 della Costituzione; Ordinanza 249/1998 · Corte costituzionale: 7, comma 4, del

Parole chiave

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contenzioso tributario esame degli atti fiscali strumenti di difesa commerciale garanzia fiscale assistenza amministrativa fiscale onere della prova del contribuente

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
lesiva sia del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), per la
art. 24 della Costituzione
difesa, garantito dall'art. 24 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, del

decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul

processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta

nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promosso con

ordinanza emessa il 29 maggio 1997 dalla Commissione tributaria

provinciale di Brescia sui ricorsi riuniti proposti dalla

Metaltrading s.r.l. contro l'Ufficio delle imposte dirette di Salò

iscritta al n. 729 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale,

dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1998 il giudice

relatore Annibale Marini.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso dalla Metaltrading

s.r.l. avverso taluni avvisi di accertamento ai fini Irpeg e Ilor

emessi dall'Ufficio delle imposte dirette di Salò, la Commissione

tributaria provinciale di Brescia, con ordinanza del 29 maggio 1997,

ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7,

comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nella

parte in cui esclude l'ammissibilità, nel processo tributario, della

prova testimoniale;

che, a parere del giudice a quo la norma denunciata sarebbe

lesiva sia del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), per la

irragionevole disparità di trattamento tra le parti del processo

tributario e quelle del processo civile e penale, sia del diritto di

difesa, garantito dall'art. 24 della Costituzione;

che la norma denunciata sarebbe altresì in contrasto con la

legge delega (art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) che,

fissando alla lettera g) quale criterio direttivo "l'adeguamento

delle norme del processo tributario a quelle del processo civile",

avrebbe imposto l'estensione al primo della disciplina della prova

testimoniale fissata per il secondo;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,

concludendo per la infondatezza della questione.

Considerato che l'ordinanza di rimessione, pur affermando

l'astratta decisività, nel giudizio a quo, della prova testimoniale,

omette qualsiasi cenno sulla richiesta di ammissione di tale prova;

che deve d'altra parte escludersi, in via generale, il potere del

giudice di disporre ex officio la prova testimoniale;

che, di conseguenza, la questione, mancando una pur sintetica

motivazione in ordine alla sua rilevanza nel giudizio a quo, deve

essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte Costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, del decreto

legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo

tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.

30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento

agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, dalla Commissione

tributaria provinciale di Brescia, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Milana

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1998.

Il cancelliere: Milana