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Ordinanza 245/1998 ECLI:IT:COST:1998:245 Generato dall'IA

Ordinanza 245/1998 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 245/1998
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia

Regesto Legislator

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Ordinanza 245/1998 · Corte costituzionale: nel giudizio promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia

Parole chiave

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Stato regionale competenza funzionale bulgaria. Regioni inosservanza delle norme sulla competenza declinatoria di competenza risoluzione del conflitto giurisdizionale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia

notificato il 13 febbraio 1998, depositato in cancelleria il 19

successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'art.

28, commi 2 e 3 del d.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431 recante:

"Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche", ed iscritto al

n. 7 del registro conflitti 1998.

Udito nell'udienza pubblica del 2 giugno 1998 il giudice relatore

Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha proposto

conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio

dei Ministri in relazione al d.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431, recante

"Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche", per la

dichiarazione, previa sospensione dell'efficacia dell'atto, che "non

spetta allo Stato trasferire con regolamento nuove funzioni alla

Regione Friuli-Venezia Giulia e per il conseguente annullamento dei

commi 2 e 3 dell'art. 28" del provvedimento;

che la Regione contesta il conferimento di nuove funzioni in

quanto realizzato in violazione del procedimento "paritetico" di cui

all'art. 65 dello statuto speciale di autonomia (legge costituzionale

31 gennaio 1963, n. 1), nonché della potestà legislativa di tipo

esclusivo ad essa spettante ex art. 4 numero 1) del medesimo statuto

in materia di "ordinamento degli uffici";

che, in via subordinata, la Regione eccepisce che il d.P.R. n.

431 del 1997 contrasta con il "principio di legalità sostanziale"

poiché disciplina oggetti diversi da quelli per i quali la fonte

secondaria ha ricevuto autorizzazione dall'art. 15, comma 1, del

d.lgs. 14 agosto 1996, n. 436;

che la ricorrente ha successivamente depositato presso la

cancelleria di questa Corte l'ordinanza n. 506 del 26 marzo 1998 con

la quale il Tar per il Lazio -sezione terza ter ha accolto la domanda

incidentale di sospensione del d.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431,

relativamente ai commi 2 e 3 dell'art. 28, "nella parte in cui le

disposizioni regolamentari impugnate si applicano alla Regione

Friuli-Venezia Giulia";

che, in prossimità dell'udienza pubblica, la Regione

Friuli-Venezia Giulia ha altresì depositato - previa notifica alla

Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituita nel presente

giudizio - la dichiarazione di rinuncia al ricorso per conflitto di

attribuzione "in considerazione della intervenuta cessazione della

materia del contendere" conseguente all'entrata in vigore dell'art.

105, comma 3, lettera a), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112

(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle

regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15

marzo 1997, n. 59), disposizione attributiva alle province delle

funzioni già conferite alla ricorrente con l'atto impugnato.

Considerato che, ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, delle norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la

rinuncia al ricorso, qualora manchino altre parti costituite, produce

di per sé l'effetto di estinguere il processo (cfr. ordinanza n. 524

del 1995).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Milana

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1998.

Il cancelliere: Milana