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Ordinanza 23/1998 ECLI:IT:COST:1998:23 Generato dall'IA

Ordinanza 23/1998 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 23/1998
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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procedimento connesso la facoltà di non rispondere anche quando tali

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Ordinanza 23/1998 · Corte costituzionale: procedimento connesso la facoltà di non rispondere anche quando tali

Parole chiave

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obbligo di testimoniare assunzione di prove a titolo cautelare protezione dei testimoni pericolo di collusione con testimoni diritto di non autoincriminarsi preparazione della difesa
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 210, comma 4,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15

novembre 1996, dalla Corte d'appello di Palermo, nel procedimento

penale a carico di Riina Salvatore ed altri, iscritta al n. 322 del

registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 1998 il giudice

relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che la Corte di appello di Palermo, nel corso di un

procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione

patrimoniale, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità

costituzionale dell'art. 210, comma 4, del codice di procedura

penale, in riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, e 97 della

Costituzione, nella parte in cui riconosce agli imputati in un

procedimento connesso la facoltà di non rispondere anche quando tali

soggetti siano stati condannati con sentenza passata in giudicato o

ammessi a programma di protezione "rispettivamente per la

ricostruzione dei fatti in ordine ai quali la loro responsabilità è

stata accertata con sentenza definitiva o è stata ammessa

nell'ambito della collaborazione e positivamente valutata con

l'ammissione al programma";

che ad avviso del giudice rimettente la norma censurata

comprimerebbe irragionevolmente il diritto di difesa della persona

proposta per l'applicazione della misura di prevenzione, essendo

consentito, ai sensi dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., nel

testo risultante dopo l'intervento della sentenza di questa Corte n.

254 del 1992, di utilizzare ai fini della decisione le dichiarazioni

rese da chi si è avvalso della facoltà di non rispondere;

che il giudice a quo, in base al presupposto che nel procedimento

di prevenzione possono essere assunti i mezzi di prova previsti dal

libro III del codice di procedura penale, rileva che, nelle due

specifiche situazioni da lui evocate, l'esigenza di bilanciamento del

diritto di difesa degli imputati in un procedimento connesso (nella

sua manifestazione del diritto al silenzio) con il diritto del

destinatario della misura di prevenzione alla verifica delle fonti di

prova perderebbe "ogni sua concreta giustificazione per debordare nel

campo dell'irrazionale privilegio": ad avviso del giudice rimettente,

infatti, la responsabilità dei soggetti indicati dall'art. 210,

comma 1, cod. proc. pen. in ordine ai fatti oggetto di prova in un

caso è già stata accertata con sentenza passata in giudicato,

nell'altro è stata ammessa nell'ambito della collaborazione e

positivamente accertata con il provvedimento di ammissione al

programma di protezione, con la conseguenza che non potrebbe derivare

al dichiarante alcun pregiudizio dall'essere chiamato a rendere

dichiarazioni contra se;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso sostenendo l'infondatezza della questione;

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, la

legge 7 agosto 1997, n. 267, avente ad oggetto "Modifica delle

disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione

delle prove", ha tra l'altro modificato la disciplina complessiva

dell'utilizzazione probatoria delle dichiarazioni rese da un imputato

in un procedimento connesso;

che in particolare, pur lasciando inalterato l'art. 210, comma 4,

cod. proc. pen., oggetto del presente giudizio di legittimità

costituzionale, la legge n. 267 del 1997 ha innovato gli articoli

238, e 513, comma 2, cod. proc. pen., ai quali il giudice rimettente

di fatto si richiama nel delineare il sistema di utilizzazione

probatoria delle dichiarazioni rese dall'imputato in un procedimento

connesso; sistema che costituisce l'essenziale punto di riferimento

della presente questione di legittimità costituzionale;

che spetta alla Corte di appello rimettente valutare se di tali

nuove disposizioni possa farsi applicazione nel giudizio a quo;

che pertanto deve disporsi la restituzione degli atti affinché

il giudice rimettente possa riesaminare, alla stregua delle nuove

disposizioni, la rilevanza della questione sollevata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di Palermo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola