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Ordinanza 222/1998 ECLI:IT:COST:1998:222 Generato dall'IA

Ordinanza 222/1998 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 222/1998
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 222/1998 · Corte costituzionale: 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività

Parole chiave

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sussidio per la costruzione diritto alla riparazione dell'opera uguaglianza nell'illegalità costruzione abusiva legittimazione a contestare licenza difetti di costruzione

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
impingere nella violazione dell'art. 3 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del capo IV della legge

28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

edilizie), come modificato dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724

(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promosso con

ordinanza emessa il 27 febbraio 1996 dal pretore di Salerno, sezione

distaccata di Cava dei Tirreni nel procedimento penale a carico di

Baldini Giuseppe, iscritta al n. 622 del registro ordinanze 1997 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima

serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che il pretore di Salerno, sezione distaccata di Cava dei

Tirreni, ha sollevato, con ordinanza emessa il 27 febbraio 1996,

questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, delle disposizioni di cui al capo IV della legge

28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

edilizie), come modificato dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994,

n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella

parte in cui non consentono di potere fruire del beneficio del

condono edilizio a colui il quale abbia spontaneamente provveduto

alla riduzione in pristino, demolendo la costruzione abusiva;

che, a parere del giudice a quo, la causa estintiva dell'illecito

penale non opererebbe in favore di colui che, tenendo una condotta

meno censurabile rispetto a chi sia rimasto inerte di fronte alla

realizzazione del manufatto abusivo, abbia sua sponte demolito la

costruzione di cui all'illecito edilizio: dando così luogo alla

disparità di trattamento affetta da irragionevolezza, tale da

impingere nella violazione dell'art. 3 della Costituzione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente

infondata;

Considerato che la questione, nei termini in cui viene sollevata,

ha già formato oggetto di esame da parte della Corte con pronunce di

manifesta infondatezza (ordinanze n. 232 del 1997 e n. 137 del 1996)

e, per quanto attiene al sistema del condono edilizio di cui alla

legge n. 47 del 1985, con pronunce di non fondatezza (sentenze n. 369

del 1988 e n. 167 del 1989);

che è stato in particolare chiarito che l'avvenuta demolizione

del manufatto abusivamente realizzato non impedisce l'estinzione del

reato, poiché non è ostativa alla facoltà da parte del

responsabile dell'abuso di presentare comunque la domanda di

condono-sanatoria;

che l'ordinanza in epigrafe non introduce profili o argomenti

nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte o, comunque,

suscettibili di indurre a diverso avviso, sicché la questione va

dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale delle disposizioni di cui al capo IV della legge 28

febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

edilizie), come modificato dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994,

n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica),

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore

di Salerno, sezione distaccata di Cava dei Tirreni, con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998.

Il cancelliere: Fruscella