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Ordinanza 202/1998 ECLI:IT:COST:1998:202 Generato dall'IA

Ordinanza 202/1998 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 202/1998
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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promosso con ordinanza emessa il 24 aprile 1997 dal pretore di Torino

Regesto Legislator

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art. 24 della Costituzione; Ordinanza 202/1998 · Corte costituzionale: promosso con ordinanza emessa il 24 aprile 1997 dal pretore di Torino

Parole chiave

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obbligo di comparizione all'udienza diritti della difesa contumacia omissione del difensore difetto di legittimazione del ministero pubblico diritto di essere sentito

Disposizioni normative citate

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art. 24 della Costituzione
ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 183, primo comma, e 292 del codice di procedura civile,

promosso con ordinanza emessa il 24 aprile 1997 dal pretore di Torino

nel procedimento civile vertente tra la Sparco s.r.l. e la Sakson

Aebe S.A. iscritta al n. 570 del registro ordinanze 1997 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie

speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998 il giudice

relatore Annibale Marini.

Ritenuto che nel corso di un giudizio per inadempimento

contrattuale, il pretore di Torino, con ordinanza del 24 aprile 1997,

ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 183, primo

comma, e 292 del codice di procedura civile nella parte in cui non

prevedono la notificazione al contumace del verbale in cui il giudice

fissa la prima udienza di trattazione per interrogare liberamente le

parti sui fatti di causa;

che il rimettente, dopo aver premesso che secondo un consolidato

indirizzo giurisprudenziale il comportamento processuale della parte

può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento

(e non soltanto elemento di valutazione di prove già acquisite al

processo), rileva come il vigente sistema processuale preveda -

proprio al fine di salvaguardare il diritto di difesa della parte non

costituita - la notificazione al contu-mace delle ordinanze che

ammettono l'interrogatorio formale o il giuramento e, a seguito delle

sentenze di questa Corte n. 250 del 1986 e n. 317 del 1989, del

verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata

non indicata in atti notificati in precedenza;

che, ad avviso del rimettente, la mancata comparizione del

contumace all'udienza di prima trattazione, potendo essere valutata

dal giudice quale argomento di prova ai sensi dell'art. 116, secondo

comma, del cod. proc. civ., renderebbe costituzionalmente

illegittime, ex art. 24 della Costituzione, le norme denunciate

nella parte in cui non prevedono la notificazione al contumace del

verbale di fissazione di tale udienza;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.

Considerato che, per giurisprudenza costante, la contumacia non

può assumere alcun significato probatorio né ricomprendersi in quel

comportamento della parte dal quale si possono desumere argomenti di

prova ai sensi dell'art. 116, secondo comma, del cod. proc. civ;

che, conseguentemente, la disposizione di cui all'art. 183, primo

comma, del cod. proc. civ., a tenore del quale alla prima udienza di

trattazione "la mancata comparizione delle parti senza giustificato

motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo

comma dell'art. 116" deve intendersi riferita esclusivamente alle

parti costituite;

che l'erroneità del presupposto interpretativo posto dal

rimettente a base della questione di costituzionalità comporta la

manifesta infondatezza di quest'ultima.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 183, primo comma, e 292 del codice di

procedura civile sollevata, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione, dal pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola