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Ordinanza 182/1998 ECLI:IT:COST:1998:182 Generato dall'IA

Ordinanza 182/1998 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 182/1998
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis del d.-l.

Regesto Legislator

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Ordinanza 182/1998 · Corte costituzionale: 5-bis del d.-l.

Parole chiave

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affezione nell'assicurazione militare tassa d'esenzione dall'obbligo militare sospensione della rendita d'invalidità calcolo dell'indennità prestazioni indebitamente riscosse ricalcolo di prestazioni d'invalidità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis del d.-l.

21 settembre 1987, n. 387 (Copertura finanziaria del decreto del

Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione

dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della

Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia),

convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472, promosso con ordinanza

emessa il 12 dicembre 1996 dal tribunale amministrativo regionale del

Lazio sul ricorso proposto da Colomela Mario Carmelo contro la Cassa

Depositi e Prestiti ed altro, iscritta al n. 179 del registro

ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 12 dicembre 1996 (r.o. n.

179 del 1997), il tribunale amministrativo regionale del Lazio - nel

corso del giudizio proposto da Colomela Mario Carmelo, per

l'annullamento del provvedimento con il quale, in conformità al

parere negativo espresso dal Comitato per le pensioni privilegiate

ordinarie, ed in difformità dal parere positivo del Collegio medico

dell'Ospedale militare di Roma, era stata rigettata la sua domanda di

concessione dell'equo indennizzo per infermità dipendente da causa

di servizio - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.

5-bis del d.-l. 21 settembre 1987, n. 387 (Copertura finanziaria del

decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di

attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale

della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia),

convertito nella legge 20 novembre 1987, n. 472, il quale prevede la

definitività del parere espresso dalla Commissione medica

ospedaliera, ai fini del riconoscimento delle infermità per la

dipendenza da causa di servizio, salvo il parere del Comitato per le

pensioni privilegiate ordinarie solo in sede di liquidazione della

pensione privilegiata e dell'equo indennizzo;

che il giudice rimettente - nel rilevare che la disposizione

impugnata ha "introdotto una disciplina giuridica del riconoscimento

della dipendenza da causa di servizio di una infermità e delle

menomazioni

d'integrità fisica connesse, comportante la possibile coesistenza

dell'affermazione e della negazione di tale dipendenza in relazione

all'una o all'altra delle misure riparatorie previste

dall'ordinamento" - considera evidente la "disparità di trattamento"

insita nel fatto che a certi fini l'infermità del dipendente sarà

dovuta a causa di servizio, mentre non lo sarà per altri;

che altrettanto evidente sarebbe - ad avviso dell'ordinanza - la

violazione del principio di buon andamento "il quale indubbiamente

richiede l'emissione di provvedimenti che qualifichino una situazione

una volta per tutte".

Considerato che la questione, nei termini in cui viene sollevata,

ha già formato oggetto di esame da parte della Corte, che si è

pronunziata per la sua non fondatezza (sentenza n. 209 del 1996) e,

successivamente, per la sua manifesta infondatezza (ordinanze n. 323

del 1996 e n. 150 del 1997);

che l'ordinanza in epigrafe non introduce profili o argomenti

nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte o, comunque,

suscettibili di indurre a diverso avviso, sicché la questione stessa

va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5-bis del d.-l. 21 settembre 1987, n. 387

(Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10

aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale

triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione

agli altri Corpi di polizia), convertito nella legge 20 novembre

1987, n. 472, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della

Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola