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Ordinanza 179/1998 ECLI:IT:COST:1998:179 Generato dall'IA

Ordinanza 179/1998 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 179/1998
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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di attribuzioni del Parlamento, pretendendo di giudicarlo malgrado le

Regesto Legislator

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art. 68 della Costituzione, art. 104 della Costituzione; Ordinanza 179/1998 · Corte costituzionale: di attribuzioni del Parlamento, pretendendo di giudicarlo malgrado le

Parole chiave

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immunità parlamentare vigilanza parlamentare dibattiti parlamentari rappresentanza politica propaganda politica censura costituzionale

Disposizioni normative citate

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art. 68 della Costituzione
norma dell'art. 68 della Costituzione;
art. 104 della Costituzione
all'art. 104 della Costituzione, componenti la Corte di appello di
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato, sollevato dal deputato al Parlamento Vittorio

Sgarbi, con ricorso depositato il 27 dicembre 1997, iscritto al n.

85 del registro ammissibilità conflitti, nei confronti della Corte

di appello di Brescia, sezione seconda penale.

Udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il ricorrente, premesso di essere membro del

Parlamento da due legislature e di avere partecipato l'11 dicembre

1994 ad una trasmissione televisiva nel corso della quale aveva

espresso opinioni e valutazioni politiche sull'incidenza che l'uso

distorto della carcerazione preventiva aveva avuto nell'indurre al

suicidio l'ex presidente dell'ENI, espone di essere stato querelato

per il delitto di diffamazione a mezzo stampa;

che il ricorrente lamenta che i giudici della seconda sezione

penale della Corte di appello di Brescia, nel disporre nei suoi

confronti il decreto di citazione a giudizio, hanno invaso la sfera

di attribuzioni del Parlamento, pretendendo di giudicarlo malgrado le

opinioni espresse dai membri del Parlamento siano insindacabili a

norma dell'art. 68 della Costituzione;

che, in particolare, il Parlamento sarebbe stato privato del

potere-dovere di accertare l'insindacabilità del comportamento del

ricorrente, in quanto la Corte di appello di Brescia ha respinto la

richiesta di trasmettere gli atti alla Camera dei deputati;

che, ad avviso del ricorrente, sussiste la legittimazione del

singolo membro del Parlamento a proporre ricorso per conflitto di

attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti dell'autorità

giudiziaria, dal momento che analogo diritto è riconosciuto a

ciascuno dei "funzionari appartenenti all'ordine di cui all'art. 104

della

Costituzione";

che, in definitiva, il ricorrente chiede che la Corte dichiari

che, "con i comportamenti denunciati i funzionari dell'ordine di cui

all'art. 104 della Costituzione, componenti la Corte di appello di

Brescia, sezione seconda penale, hanno avviato un conflitto contro il

Parlamento per inficiarne le prerogative, (...) con conseguente

violazione della Costituzione e inesistenza giuridica degli atti

posti in essere in tale guerra".

Considerato che, alla stregua della costante giurisprudenza di

questa Corte (v. da ultimo sentenza n. 265 del 1997), la potestà di

dichiarare, a norma dell'art. 68, primo comma, Cost., che l'opinione

espressa da un membro del Parlamento è qualificabile come esercizio

delle funzioni parlamentari, con l'effetto di precludere una diversa

qualificazione ad opera del giudice, è attribuita esclusivamente

alla Camera di appartenenza;

che, di conseguenza, "solo l'esercizio in concreto, da parte

della Camera di appartenenza del parlamentare, della propria

potestà" produce "l'effetto inibitorio dell'inizio o della

prosecuzione di qualsiasi giudizio di responsabilità, penale o

civile per il risarcimento dei danni" (v. sentenze n. 265 del 1997 e

n. 129 del 1996), ferma restando la facoltà dell'autorità

giudiziaria che procede di provocare il controllo della Corte

costituzionale sollevando conflitto di attribuzione "per vizi del

procedimento oppure per omessa o erronea valutazione dei presupposti

di volta in volta richiesti per il valido esercizio" della potestà

del Parlamento (v. sentenze n. 1150 del 1988 e n. 443 del 1993);

che, sino a che la Camera di appartenenza del parlamentare non

abbia deliberato in merito, il potere di valutare incidentalmente la

sindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare spetta

all'autorità giudiziaria che procede, ferma restando la facoltà del

membro del Parlamento di sollecitare il riesame della valutazione

operata dall'autorità giudiziaria mediante gli ordinari mezzi di

impugnazione (v. sentenza n. 265 del 1997);

che la Corte costituzionale può essere chiamata ad intervenire

solo a posteriori quando risulti da atti formali un contrasto tra la

valutazione della Camera di appartenenza del parlamentare e quella

dell'autorità giudiziaria;

che nel caso di specie, in assenza di una deliberazione della

Camera dei deputati che abbia dichiarato l'insindacabilità delle

opinioni espresse dal deputato Sgarbi, il presupposto oggettivo del

conflitto non si è realizzato;

che pertanto il presente ricorso va dichiarato inammissibile, per

assenza attuale della materia di un conflitto.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione fra poteri

dello Stato sollevato dal deputato al Parlamento Vittorio Sgarbi nei

confronti della Corte di appello di Brescia, sezione seconda penale,

con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola