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Ordinanza 162/1998 ECLI:IT:COST:1998:162 Generato dall'IA

Ordinanza 162/1998 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 162/1998
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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608 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione, art. 24 della Costituzione; Ordinanza 162/1998 · Corte costituzionale: 608 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

Parole chiave

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omissione di soccorso procedimento in contumacia omissione del difensore difetto di legittimazione del ministero pubblico preparazione della difesa ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
che a parere del giudice a quo risulterebbe violato l'art. 3
art. 24 della Costituzione
che, infine, neppure violato è l'art. 24 della Costituzione, in
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 108 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 19 marzo 1997

dal pretore di Napoli - sezione distaccata di Marano, iscritta al n.

608 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che con ordinanza emessa in data 19 marzo 1997 il pretore

di Napoli - sezione distaccata di Marano, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 108 del codice di

procedura penale, "nella parte in cui non prevede la possibilità per

il difensore designato di ufficio in assenza del codifensore di

fiducia dell'imputato, di richiedere termine per la difesa";

che a parere del giudice a quo risulterebbe violato l'art. 3

della Costituzione, perché l'evidenziata lacuna normativa determina

una irragionevole disparità di trattamento rispetto ad altre

situazioni analoghe, quali quella del difensore designato a norma

dell'art. 97 del codice di procedura penale in caso di rinuncia del

difensore di fiducia, nonché quella del difensore d'ufficio

dell'imputato nei confronti del quale si procede con il rito

direttissimo;

che di conseguenza violato sarebbe anche il principio sancito

dall'art. 24, secondo comma della Carta fondamentale, in quanto il

non aver previsto la possibilità per il difensore designato in

sostituzione di richiedere termine per la difesa, "finisce per non

assicurare la possibilità ovvero il diritto dell'imputato ad avere

una difesa effettiva e non meramente simbolica".

Considerato che questa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla

identica questione sollevata dal medesimo giudice con precedente

ordinanza, ha disatteso la fondatezza di simili censure (v. sentenza

n. 450 del 1997), osservando che la "semplice assenza, non sorretta

da un legittimo impedimento, è istituto del tutto diverso da quello

dell'abbandono della difesa, e, a maggior ragione, da quello della

rinuncia", così come del tutto diversa è la figura del sostituto

del difensore "da quella del nuovo difensore designato nelle ipotesi

di rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono di difesa";

che improprio si rivela poi l'assumere come tertium comparationis

il sistema previsto per i termini a difesa nel giudizio

direttissimo", trattandosi di situazione "incomparabile con quella

del giudizio ordinario, che si svolge dopo che vi sono state numerose

occasioni di contatto con il giudice e di conoscenza degli atti di

causa sin dalla fase delle indagini preliminari";

che, infine, neppure violato è l'art. 24 della Costituzione, in

quanto il principio di effettività della difesa in giudizio viene ad

essere adeguatamente salvaguardato "proprio perché si conservano i

diritti e le facoltà propri dell'assistenza difensiva in capo

all'unico soggetto chiamato ad esercitarli: il difensore che

l'imputato o l'ufficio hanno originariamente designato come tale";

che, pertanto, non essendo stati addotti argomenti nuovi o

diversi da quelli allora esaminati, la questione deve essere

dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 108 del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma della

Costituzione, dal pretore di Napoli - sezione distaccata di Marano

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola