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Ordinanza 155/1998 ECLI:IT:COST:1998:155 Generato dall'IA

Ordinanza 155/1998 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 155/1998
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Regesto Legislator

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art. 97 della Costituzione, art. 39 della Costituzione, art. 39 Cost; Ordinanza 155/1998 · Corte costituzionale: ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Parole chiave

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sindacato dei funzionari contratto d'insegnamento diritto della funzione pubblica monopolio della cassa di assicurazione scolastica controversia collettiva di lavoro scuola privata

Disposizioni normative citate

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art. 97 della Costituzione
29, in riferimento all'art. 97 della Costituzione;
art. 39 della Costituzione
29 del 1993, in riferimento all'art. 39 della
art. 39 Cost
che è stata parimenti esclusa la violazione dell'art. 39 Cost.,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1,

lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo

per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia

di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza

territoriale), dell'art. 2, commi 2 e 3, e dell'art. 4, comma 1,

seconda parte, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29

(Razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni

pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico

impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n.

421), e degli artt. 45, commi 2, 7 e 9, e 49, comma 2, del decreto

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, promosso con ordinanza emessa il

9 dicembre 1996 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul

ricorso proposto da Apollaro Carmelina contro il Ministero della

pubblica istruzione ed altri, iscritta al n. 717 del registro

ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti l'atto di costituzione di Apollaro Carmelina nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che nel corso di un giudizio per l'annullamento del

contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale

della scuola, là dove non prevede la possibilità di sottrarsi alla

vincolatività del contratto stesso, il Tribunale amministrativo

regionale del Lazio, con ordinanza emessa il 9 dicembre 1996

(pervenuta alla Corte il 25 settembre 1997), ha sollevato questioni

di legittimità costituzionale: a) dell'art. 2, comma 1, lett. a),

della legge 23 ottobre 1992, n. 421, dell'art. 2, commi 2 e 3, e

dell'art. 4, comma 1, seconda parte, del decreto legislativo 3

febbraio 1993, n. 29, in riferimento all'art. 97 della Costituzione;

b) dell'art. 45, commi 2, 7 e 9, e dell'art. 49, comma 2, del

decreto legislativo n. 29 del 1993, in riferimento all'art. 39 della

Costituzione;

che le norme sub a) sono sospettate d'illegittimità

costituzionale nella parte in cui, secondo quanto a suo tempo

rilevato dall'Adunanza generale del Consiglio di Stato, malgrado la

diversità di struttura e funzioni tra impiego pubblico e lavoro

privato, dispongono la c.d. "privatizzazione" del primo;

che tale operazione legislativa è ritenuta lesiva del principio

di buon andamento della pubblica amministrazione, anche là dove la

prestazione dell'impiegato non comporti l'esercizio di pubbliche

funzioni, poiché è la stessa pubblica amministrazione ad operare

per il conseguimento di interessi che trascendono la soggettività

delle persone fisiche che ne hanno pro-tempore la rappresentanza e a

disporre di poteri organizzativi ed autoritativi rispetto ai quali

sarebbe incompatibile un modello di rapporto ispirato alle regole del

mercato;

che, a parere del giudice a quo, le norme impugnate sub b)

prevedono una efficacia erga omnes dei contratti collettivi,

stipulati in assenza delle condizioni indicate dall'art. 39 della

Costituzione (registrazione dei sindacati, rappresentanza unitaria in

proporzione degl'iscritti, ecc.), in tal modo risultando lesive del

precetto costituzionale;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso

per l'infondatezza delle questioni richiamandosi alla sentenza n.

309 del 1997 di questa Corte ed alle argomentazioni allora svolte per

contrastare identiche prospettazioni del T.A.R. del Lazio;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la parte

privata, concludendo per la declaratoria d'illegittimità

costituzionale ed osservando, in una successiva memoria depositata

nell'imminenza della camera di consiglio, come il dissenso del

lavoratore rispetto alla clausola recettiva della disciplina

collettiva sia una manifestazione della sua libertà sindacale.

Considerato che questa Corte ha già dichiarato non fondate le

medesime questioni, sollevate dallo stesso TAR del Lazio, ribadendo

quanto già affermato nella sentenza n. 313 del 1996 circa il nuovo

modello di statuto del pubblico impiego, quale scaturisce dalle linee

della riforma, vòlta a privilegiare il valore dell'efficienza della

pubblica amministrazione, contenuto nel precetto di cui all'art. 97

della Costituzione (cfr. sentenza n. 309 del 1997);

che è stata parimenti esclusa la violazione dell'art. 39 Cost.,

là dove questa Corte nella decisione da ultimo citata ha osservato

come il meccanismo che impone alle amministrazioni di osservare gli

impegni assunti con il contratto collettivo nazionale di lavoro

rappresenti il momento conclusivo della procedura di contrattazione e

sia finalizzato a garantire la parità di trattamento;

che il giudice a quo (il quale non ha avuto modo di conoscere la

succitata sentenza) non propone argomenti nuovi rispetto a quelli a

suo tempo esaminati;

che, pertanto, le questioni vanno dichiarate manifestamente

infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo n. 87, e 9,

secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale: a) dell'art. 2, comma 1, lettera a) della legge 23

ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la

revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico

impiego, di previdenza e di finanza territoriale), dell'art. 2, commi

2 e 3, e dell'art. 4, comma 1, seconda parte, del d.lgs. 3 febbraio

1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle

amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di

pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre

1992, n. 421); b) dell'art. 45, commi 2, 7 e 9, e dell'art. 49, comma

2, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sollevate in riferimento,

rispettivamente, agli artt. 97 e 39 della Costituzione, dal Tribunale

amministrativo regionale del Lazio, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola