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Ordinanza 153/1998 ECLI:IT:COST:1998:153 Generato dall'IA

Ordinanza 153/1998 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 153/1998
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

Regesto Legislator

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art. 27 della Costituzione; Ordinanza 153/1998 · Corte costituzionale: 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

Parole chiave

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individualizzazione della commisurazione penale sanzioni penali infrazione privilegiata adeguamento della pena sanzione sostitutiva contravvenzioni

Disposizioni normative citate

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art. 27 della Costituzione
denunciata, dell'art. 27 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con

n. 5 ordinanze emesse il 21 maggio 1997 dal pretore di Roma Sezione

distaccata di Tivoli, rispettivamente iscritte ai nn. 492, 493, 610,

631 e 632 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nelle Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 35, 39 e 40, prima serie speciale,

dell'anno 1997.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il pretore di Roma - Sezione distaccata di Tivoli, ha,

con cinque ordinanze del 21 maggio 1997, sollevato, in riferimento

agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689,

nella parte in cui non prevede l'applicazione delle sanzioni

sostitutive ai reati previsti dall'art. 20, lettere b) e c), della

legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Considerato che tutte le ordinanze concernono un'identica

questione, donde la riunione dei relativi giudizi;

che le ordinanze di rimessione non contengono motivazione alcuna

sul punto concernente la dedotta violazione, da parte della norma

denunciata, dell'art. 27 della Costituzione;

che, per il resto, la questione proposta è identica (anche per

il tertium richiamato: l'art. 1-sexies del d.-l. 27 giugno 1985, n.

312, convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431), a quella decisa,

nel senso della non fondatezza, con sentenza n. 145 del 23 maggio

1997.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24

novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal pretore di Roma

- Sezione distaccata di Tivoli, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola