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Ordinanza 152/1998 ECLI:IT:COST:1998:152 Generato dall'IA

Ordinanza 152/1998 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 152/1998
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 60 della

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 152/1998 · Corte costituzionale: 60 della

Parole chiave

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uguaglianza nell'illegalità pena sproporzionata individualizzazione della commisurazione penale divieto di trattamenti inumani reati contro l'integrità sessuale adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
1997, sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con

ordinanza emessa il 25 febbraio 1997 dal pretore di Udine, iscritta

al n. 361 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno

1997.

Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il pretore di Udine ha, con ordinanza del 25 febbraio

1997, sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24

novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in

cui esclude l'applicabilità delle sanzioni sostitutive al reato di

cui all'art. 452 del codice penale.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 78 del 3 aprile 1997,

ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 60 della

legge 24 novembre 1981, n. 689, proprio nella parte in cui esclude

che le sanzioni sostitutive si applichino ai reati di cui all'art.

452, secondo comma, del codice penale (la fattispecie, appunto,

contestata nel processo a quo).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre

1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata dal pretore di

Udine con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola