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Ordinanza 14/1998 ECLI:IT:COST:1998:14 Generato dall'IA

Ordinanza 14/1998 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 14/1998
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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del 1997), il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale

Regesto Legislator

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Ordinanza 14/1998 · Corte costituzionale: del 1997), il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale

Parole chiave

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reati contro i doveri d'ufficio e professionali abuso d'autorità pubblici ufficiali responsabilità del funzionario imputabilità ad una persona giuridica di diritto pubblico posizioni amministrative del funzionario
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 323, secondo

comma, del codice penale, promossi con due ordinanze emesse il 13

marzo ed il 26 giugno 1997 dal g.i.p. presso il tribunale di

Piacenza, iscritte ai nn. 513 e 612 del registro ordinanze 1997 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 36 e 39,

prima serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 1998 il giudice

relatore Valerio Onida;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 13 marzo 1997 (r.o. n. 513

del 1997), il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale

di Piacenza ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 97, primo comma, della

Costituzione, dell'art. 323, secondo comma, del codice penale (Abuso

d'ufficio), come novellato dall'art. 13 della legge 26 aprile 1990,

n. 86;

che, secondo il remittente, la disposizione sarebbe in contrasto

con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, in quanto

prevederebbe una fattispecie non tassativa e non sufficientemente

determinata, dato il carattere generico, indeterminato e neutro della

locuzione "abusa del suo ufficio", applicabile a qualsiasi vizio di

tipo amministrativo; né la fattispecie acquisterebbe sufficiente

determinatezza in forza della previsione del dolo specifico, la cui

prova, nella interpretazione giurisprudenziale, verrebbe spesso

tratta dalla mera illegittimità dell'atto e del comportamento;

che, sempre ad avviso del giudice a quo, la norma contrasterebbe

altresì con l'art. 97, primo comma, della Costituzione, in quanto,

per la sua insufficiente determinatezza, costituirebbe una facile

chiave di accesso a disposizione del giudice penale per "penetrare

nel territorio della p.a." attraverso la semplice attivazione dei

meccanismi processuali: onde essa consentirebbe "incursioni

giudiziali" nella sfera di valutazione discrezionale

dell'amministrazione, e genererebbe un clima non favorevole alla

serenità delle attività amministrative, così compromettendo il

buon andamento dell'amministrazione medesima;

che nel corso di un distinto giudizio la questione, in termini

identici, è stata nuovamente sollevata dalla medesima autorità, con

ordinanza emessa il 26 giugno 1997 (r.o. n. 612 del 1997);

Considerato che, data l'identità delle questioni, i giudizi vanno

riuniti e decisi con unica pronunzia;

che dopo la proposizione delle questioni è sopravvenuta la legge

16 luglio 1997, n. 234 (Modifica dell'art. 323 del codice penale, in

materia di abuso d'ufficio, e degli articoli 289, 416 e 555 del

codice di procedura penale), il cui art. 1 ha sostituito interamente

il testo dell'art. 323 del codice penale;

che la novella ha sensibilmente modificato la fattispecie del

reato di abuso d'ufficio: in particolare sostituendo la descrizione

della condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico

servizio, consistente nell'"abusare dell'ufficio", e accompagnata dal

fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio,

patrimoniale o non patrimoniale, o di arrecare ad altri un danno

ingiusto, con l'espressione nello svolgimento delle funzioni o del

servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero

omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un

prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente

procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero

arreca ad altri un danno ingiusto;

che questa Corte, investita della medesima questione, sollevata

prima della novella all'art. 323 del codice penale, con l'ordinanza

n. 327 del 1997 ha disposto la restituzione degli atti ai giudici

remittenti per un nuovo esame della rilevanza alla luce dello jus

superveniens;

che analoga decisione va adottata nel caso in esame.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al giudice per

le indagini preliminari presso il tribunale di Piacenza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola