Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 121/1998 ECLI:IT:COST:1998:121 Generato dall'IA

Ordinanza 121/1998 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 121/1998
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, del

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 3 Cost, art. 76 Cost; Ordinanza 121/1998 · Corte costituzionale: 25, comma 2, del

Parole chiave

Generato dall'IA
motivazione inadeguata delle censure costituzionali violazione delle norme sicurezza violazione dei diritti procedurali requisito costituzionale costituzionalità delle leggi sicurezza dei lavoratori e della popolazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 Cost
contrasterebbe: con l'art. 3 Cost., perché discriminerebbe
art. 76 Cost
con l'art. 76 Cost., in quanto l'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, del

d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina

sanzionatoria in materia di lavoro), in relazione all'art. 1, comma

1, lettera b), n. 1, della legge 6 dicembre 1993, n. 499 (Delega al

Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di

lavoro), promossi con n. 2 ordinanze emesse l'11 novembre 1996 dal

Vice pretore di Grosseto nei procedimenti penali a carico di C.L. ed

altro e di B.R., iscritti ai nn. 575 e 576 del registro ordinanze

1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38,

prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1998 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con due distinte ordinanze, in pari data e di identico

contenuto, il vice pretore di Grosseto ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 19

dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in

materia di lavoro), in riferimento agli artt. 3 e 76 della

Costituzione, ove si stabilisce che le norme del capo II, relativo

all'estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di

igiene del lavoro, "non si applicano ai procedimenti in corso alla

data di entrata in vigore del presente decreto";

che ad avviso del rimettente la disciplina transitoria

contrasterebbe: con l'art. 3 Cost., perché discriminerebbe

ingiustamente il trattamento sanzionatorio di coloro che hanno posto

in essere la medesima condotta criminosa in tempi diversi, "in

contrasto con il principio del favor rei nella successione di leggi

penali nel tempo", disciplinato dall'art. 2, comma terzo, cod. pen.;

con l'art. 76 Cost., in quanto l'art. 1, lettera b), della legge

delega 6 dicembre 1993, n. 499, nel dettare, in materia di tutela

della sicurezza e dell'igiene del lavoro, il principio direttivo che

prevede quale causa di estinzione del reato l'adempimento alle

prescrizioni obbligatoriamente impartite dagli organi di vigilanza

allo scopo di eliminare la violazione accertata, non ha disposto

alcuna deroga ai "principi guida" del codice penale in tema di

successione delle leggi penali nel tempo;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha chiesto in via principale l'inammissibilità della

questione per difetto di motivazione in ordine alla rilevanza, non

risultando, tra l'altro, se gli imputati hanno effettivamente

adempiuto alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza;

che l'Avvocatura ha comunque sostenuto l'infondatezza della

questione, in quanto la causa di estinzione regolata dal capo secondo

del decreto legislativo in esame è strutturata in modo tale da

operare solo nella fase del procedimento, prima che, attraverso

l'esercizio dell'azione penale, si sia aperta la fase del processo.

Considerato che, in relazione all'identico tenore delle due

ordinanze, deve disporsi la riunione dei relativi giudizi;

che l'eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione

sulla rilevanza sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato non

può essere accolta, posto che nel dispositivo delle due ordinanze il

giudice rimettente ha dato atto che la diffida ad adempiere risulta

essere stata ottemperata;

che l'ordinanza è peraltro carente di motivazione in ordine al

diverso profilo della omessa individuazione della fase in cui si

trovava il procedimento nel momento di entrata in vigore del decreto

legislativo in esame: se nella fase delle indagini preliminari, in

cui avrebbe potuto trovare applicazione la nuova disciplina relativa

all'estinzione del reato, preclusa dalla norma transitoria di cui

viene denunciata l'illegittimità costituzionale, ovvero quando

l'azione penale era già stata esercitata, e quindi in un momento in

cui la nuova disciplina non avrebbe comunque più potuto trovare

applicazione;

che, al riguardo, è assolutamente pacifico che la nuova

disciplina dell'estinzione del reato, contenuta nel capo II del

decreto legislativo n. 758 del 1994, è costruita in guisa tale da

operare solo all'interno della fase delle indagini preliminari, ed è

finalizzata - in caso di adempimento alla prescrizione impartita

dall'organo di vigilanza e di pagamento in via amministrativa di una

somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la

contravvenzione commessa - alla richiesta di archiviazione per

estinzione del reato da parte del pubblico ministero (artt. 21-24) e,

quindi, ad evitare l'esercizio dell'azione penale;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1987, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, del

d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina

sanzionatoria in materia di lavoro), sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 76 della Costituzione, dal vice pretore di Grosseto, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola