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Ordinanza 120/1998 ECLI:IT:COST:1998:120 Generato dall'IA

Ordinanza 120/1998 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 120/1998
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Regesto Legislator

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Ordinanza 120/1998 · Corte costituzionale: ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Parole chiave

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responsabilità per debiti ereditari diritti degli eredi indegnità a succedere vocazione ereditaria acconto della quota ereditaria legittimazione attiva dell'erede
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1,

della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di

giurisdizione e controllo della Corte dei conti), promosso con

ordinanza emessa il 20 novembre 1996 dalla Corte dei conti, Sezione

giurisdizionale per la Regione Sardegna, nel giudizio di

responsabilità proposto dal Procuratore regionale nei confronti

degli eredi di Botticini Rinaldo, iscritta al n. 344 del registro

ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1998 il giudice

relatore Fernanda Contri;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 20 novembre 1996, la Corte

dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, nel corso

di un giudizio di responsabilità amministrativa ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14

gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e

controllo della Corte dei conti), nella parte in cui esclude, al di

fuori dei casi di illecito arricchimento del dante causa e di

conseguente indebito arricchimento degli eredi, che la

responsabilità si trasmetta a questi ultimi;

che il collegio rimettente, richiamando la giurisprudenza delle

Sezioni riunite della Corte dei conti, afferma l'applicabilità delle

impugnate disposizioni limitative della responsabilità degli eredi

anche a fattispecie anteriori alla loro entrata in vigore, in

considerazione della natura lato sensu interpretativa - dei connotati

propri della responsabilità amministrativa - dell'art. 1 della legge

n. 20 del 1994, che non avrebbe "innovato l'ordinamento preesistente,

limitandosi ad esplicitare e a definire alcune caratteristiche

dell'istituto della responsabilità amministrativa già insite nello

stesso";

che da tale premessa discenderebbe, ad avviso del collegio

rimettente, la rilevanza della questione, ritenuta altresì dal

giudice a quo non manifestamente infondata in quanto il primo comma

dell'art. 1 della legge n. 20 del 1994 introdurrebbe una deroga

ingiustificata alle norme generali in materia di trasmissibilità

mortis causa (artt. 752 e 754 cod. civ.) a sfavore del creditore

ente pubblico, in contrasto con il principio di eguaglianza e con il

principio di buon andamento della pubblica amministrazione;

che, sotto un ulteriore profilo, la Sezione giurisdizionale per

la Regione Sardegna ritiene costituzionalmente illegittima la

disciplina impugnata, per contrasto con i medesimi parametri

costituzionali, giacché, nell'ipotesi di più corresponsabili nella

causazione del danno, l'esclusione della responsabilità in capo ad

una delle parti in causa comporterebbe un aggravamento della

posizione debitoria degli altri corresponsabili;

che nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le

parti private del procedimento a quo né ha spiegato intervento

l'Avvocatura generale dello Stato.

Considerato che, successivamente all'emissione dell'ordinanza di

rimessione, la legge 20 dicembre 1996, n. 639 (Conversione in legge,

con modificazioni, del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 543, recante

disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei

conti), art. 1 e Allegato, ha, in sede di conversione, apportato una

serie di modifiche all'art. 3 del decreto-legge n. 543 del 1996, a

sua volta modificativo dell'impugnato art. 1 della legge n. 20 del

1994;

che tali nuove disposizioni incidono su vari aspetti del regime

della responsabilità amministrativa, prevedendo la "insindacabilità

nel merito delle scelte discrezionali"; la trasmissibilità agli

eredi del "debito", e non della "responsabilità"; l'obbligo del

giudice contabile, "fermo restando il potere di riduzione", di tener

conto "dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla

comunità amministrata in relazione al comportamento degli

amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di

responsabilità"; una nuova disciplina della responsabilità

amministrativa per i membri degli organi collegiali; la non

estensione della responsabilità, per atti che rientrano nella

competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi, ai titolari

degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero

ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione; la parziarietà

dell'obbligazione risarcitoria, dovendo la Corte dei conti, ove il

fatto dannoso risulti commesso da più persone, valutate le singole

responsabilità, condannare ciascuno "per la parte che vi ha preso";

che la legge n. 639 del 1996 ha ridefinito la disciplina della

materia della responsabilità amministrativa - anche sotto il duplice

profilo dei limiti alla trasmissibilità del debito relativo agli

eredi e dell'imputazione della responsabilità in caso di più

corresponsabili nella causazione del danno - e, quindi, innovato

ulteriormente il quadro normativo oggetto di scrutinio nell'ordinanza

di rimessione;

che pertanto deve disporsi la restituzione degli atti affinché

il giudice rimettente possa riesaminare, alla stregua delle nuove

disposizioni, la rilevanza della questione sollevata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti, Sezione

giurisdizionale per la regione Sardegna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola