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Ordinanza 108/1998 ECLI:IT:COST:1998:108 Generato dall'IA

Ordinanza 108/1998 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 108/1998
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ordinanze 1997 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica

Regesto Legislator

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art. 76 della Costituzione; Ordinanza 108/1998 · Corte costituzionale: ordinanze 1997 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica

Parole chiave

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sanzione amministrativa sottrazione di un contributo discarica abusiva deposito di prodotti inquinanti impugnazione di decisioni amministrative inosservanza amministrativa di prescrizioni d'ordine

Disposizioni normative citate

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art. 76 della Costituzione
l'art. 76 della Costituzione, in quanto la norma di delega,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 52 del decreto

legislativo 5 febbario 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive

91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE

sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), promossi con

ordinanze emesse il 19 maggio e il 23 giugno 1997 dal pretore di

Roma, il 2 maggio 1997 dal pretore di Roma, sezione distaccata di

Subiaco ed il 25 settembre 1997 dal pretore di Grosseto,

rispettivamente iscritte ai nn. 506, 601, 656 e 805 del registro

ordinanze 1997 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica

nn. 35, 39 e 41, prima serie speciale, dell'anno 1997, e n. 2, prima

serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione di Vaciago Cesare e De Cesaris

Benedetto, nonché gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 1998 il giudice relatore

Valerio Onida;

Uditi gli avvocati Corso Bovio per Vaciago Cesare e Massimo Biffa

per De Cesaris Benedetto e l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per

il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che il pretore di Roma, con due ordinanze del medesimo

tenore, emesse rispettivamente il 19 maggio 1997 e il 23 giugno 1997,

pervenute a questa Corte rispettivamente il 4 luglio 1997 (r.o. n.

506 del 1997) e il 6 agosto 1997 (r.o. n. 601 del 1997), ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 76

(nell'ordinanza r.o. n. 601 anche all'art. 77) della Costituzione,

dell'art. 52 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

(Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui

rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di

imballaggio), che punisce con sanzioni amministrative le condotte di

omessa comunicazione alle autorità competenti della qualità e

quantità di rifiuti prodotti, nonché di omessa o incompleta tenuta

dei registri di carico e scarico dei rifiuti, condotte

precedentemente configurate come reati contravvenzionali dagli artt.

3, commi 3 e 5, e 9-octies del decreto-legge n. 397 del 1988;

che tale sopravvenuta depenalizzazione appare al remittente in

contrasto con i principi e i criteri direttivi dettati dall'art. 2,

lettera d), della legge 22 febbraio 1994, n. 146 (Disposizioni per

l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia

alle comunità europee - legge comunitaria 1993), sulla cui base è

stato emanato il d.lgs. n. 22 del 1997, e dunque in contrasto con

l'art. 76 della Costituzione, in quanto la norma di delega,

prevedendo che fosse fatta "salva l'applicazione delle norme penali

vigenti", avrebbe vietato di degradare ad illeciti amministrativi

comportamenti già penalmente sanzionati, e in quanto l'interesse

alla tutela dell'ambiente rientrerebbe nell'ambito degli interessi

generali dell'ordinamento interno "del tipo di quelli tutelati dagli

artt. 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689", per i quali la

citata norma di delega prevede l'impiego di sanzioni penali, essendo

l'ottemperanza agli obblighi in questione fondamentale presupposto

per il controllo e la corretta gestione dei rifiuti, e dunque per la

tutela dell'ambiente;

che il pretore di Roma, sezione distaccata di Subiaco, con

ordinanza emessa il 2 maggio 1997, pervenuta a questa Corte il 23

maggio 1997 (r.o. n. 656 del 1997), ha sollevato a sua volta

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.

76, 77, 10 e 11 della Costituzione, dell'art. 52, commi 1 e 2, del

d.lgs. n. 22 del 1997, "nella parte in cui prevede sanzioni

amministrative per le violazioni degli obblighi relativi alla

comunicazione annuale ed al registro di carico e scarico dei rifiuti

pericolosi, prodotti, recuperati o smaltiti";

che il remittente, quanto alla non manifesta infondatezza, rinvia

integralmente alla memoria depositata dal pubblico ministero in

udienza, che viene riportata, nella quale si sostiene, quanto alla

violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, che l'art. 2,

lettera d), della legge di delega n. 146 del 1994, richiamando gli

artt. 34 e 35 della legge n. 689 del 1981, non consentiva che per le

violazioni di norme poste a tutela dell'ambiente si facesse ricorso a

sanzioni amministrative, previste solo per infrazioni che ledano o

mettano in pericolo interessi diversi; che comunque le violazioni

contemplate dall'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 22 del 1997, non

sono state considerate, dallo stesso legislatore delegato, meno gravi

e solo formali, come invece quelle contemplate dal comma 4 dello

stesso art. 52; che anche in forza del principio di omogeneità fra

sanzioni, imposto dalla legge di delega, si sarebbero dovute

prevedere sanzioni penali per le violazioni in esame, in quanto

relative ad attività produttive;

che, inoltre, l'avere previsto solo sanzioni amministrative per

la violazione dell'obbligo comunitario di tenuta del registro di

carico e scarico dei rifiuti, anche se pericolosi, potrebbe ritenersi

in contrasto con gli obblighi derivanti dalla partecipazione

dell'Italia all'Unione europea, con violazione degli artt. 10 e 11

della Costituzione;

che il pretore di Grosseto, con ordinanza emessa il 25 settembre

1997, pervenuta a questa Corte l'11 dicembre 1997 (r.o. n. 885 del

1997), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 3, 9, secondo comma, 10, primo comma, 76 e 77

della Costituzione, dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 22 del

1997, con argomenti che, in punto di non manifesta infondatezza,

ricalcano anche letteralmente quelli esposti nel documento del

pubblico ministero fatto proprio dal pretore di Roma, sezione

distaccata di Subiaco, nell'ordinanza r.o. n. 656 del 1997, senza

nulla aggiungere per quanto riguarda la lamentata violazione degli

artt. 3 e 9, secondo comma, della Costituzione;

che, nel giudizio promosso con l'ordinanza del pretore di Roma

r.o. n. 506 del 1997, si sono costituiti, con distinti atti, i due

imputati nel processo a quo, Benedetto De Cesaris e Cesare Vaciago

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque

infondata, conclusioni poi ribadite dalla difesa del Vaciago nella

memoria presentata in vista dell'udienza;

che è intervenuto, in tutti i giudizi, il Presidente del

Consiglio dei Ministri, chiedendo a sua volta che le questioni siano

dichiarate inammissibili o comunque infondate.

Considerato che i giudizi, avendo analogo oggetto, possono essere

riuniti e decisi con un'unica pronuncia;

che, successivamente all'emissione delle ordinanze di remissione,

le disposizioni impugnate, contenute nell'art. 52, commi 1 e 2, del

d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, sono state novellate dall'art. 7,

commi 12 e 13, del d.lgs. 8 novembre 1997, n. 389, che ne ha

modificato il contenuto, in particolare prevedendo sanzioni

amministrative attenuate per determinate ipotesi;

che spetta ai giudici remittenti valutare la rilevanza, ai fini

dei rispettivi giudizi, dello jus superveniens nonché indicare quali

disposizioni, fra quelle recate dai due decreti legislativi

succedutisi nel tempo, entrambe in epoca successiva ai fatti per cui

procedono, essi ritengano applicabili, e a quale titolo, nei giudizi

medesimi;

che deve quindi provvedersi alla restituzione degli atti ai

giudici remittenti per una nuova valutazione delle questioni

sollevate;

che, per quanto riguarda il profilo di asserito contrasto con gli

artt. 10 e 11 della Costituzione, sollevato dalle ordinanze r.o. nn.

656 e 885 del 1997, questa Corte ha affermato che spetta al giudice a

quo il quale invochi una norma comunitaria come presupposto o

parametro della questione di legittimità costituzionale, provocarne

l'interpretazione certa ed affidabile rivolgendosi alla Corte di

giustizia delle comunità europee (ordinanze n. 536 del 1995, n. 319

del 1996).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al pretore di

Roma, al pretore di Roma, sezione distaccata di Subiaco, e al pretore

di Grosseto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola