Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 106/1998 ECLI:IT:COST:1998:106 Generato dall'IA

Ordinanza 106/1998 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 106/1998
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 486, del codice

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 3 della Costituzione, art. 25 della Costituzione; Ordinanza 106/1998 · Corte costituzionale: 486, del codice

Parole chiave

Generato dall'IA
cancellazione dall'albo avvocati rinvio del dibattimento censura costituzionale abbandono del procedimento penale ritardo del ministero pubblico giurisdizione costituzionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 della Costituzione
citata disposizione, sollevata in riferimento all'art. 3 della
art. 25 della Costituzione
Corte, in ragione del principio di legalità stabilito dall'art. 25
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 486, del codice

di procedura penale, in relazione all'art. 159, primo comma, del

codice penale, promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1997 dal

pretore di Verbania nel procedimento penale a carico di Kiss Gunter

Hans Ludwig, iscritta al n. 659 del registro ordinanze 1997 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima

serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1998 il giudice

relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale per il reato di

cui all'art. 695 del codice penale, i difensori dell'imputato

dichiaravano, nell'udienza del 18 giugno 1997, di aderire

all'astensione collettiva dall'attività giudiziaria proclamata a

livello nazionale;

che, nel qualificarla legittima per l'osservanza di forme e

procedure, il pretore di Verbania, dovendo rinviare necessariamente

il dibattimento, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 486 del codice di procedura penale, in relazione all'art.

159, primo comma, del codice penale, nella parte in cui "non prevede,

fra i casi di sospensione del procedimento da cui discende la

sospensione della prescrizione, il rinvio o la sospensione del

dibattimento cagionato dall'adesione dei difensori all'astensione

collettiva";

che, ad avviso del giudice a quo la normativa censurata

contrasterebbe con gli artt. 97 e 112 della Costituzione, perché in

mancanza della richiesta disciplina sarebbe pregiudicata la

funzionalità dell'attività giurisdizionale e la stessa

obbligatorietà dell'azione penale, essendo consentito ai difensori

di differire la celebrazione dei processi con ripercussioni sulla

prescrizione dei reati;

che la disposizione sarebbe altresì irragionevole, perché gli

imputati di medesimi reati vedrebbero accertata in tempi diversi la

loro responsabilità;

che, infine, la questione sarebbe rilevante, perché, solo se

accolta, lascerebbe il giudicante libero di dichiarare la sospensione

della prescrizione, così evitando che l'astensione collettiva

cagioni la lesione di altri interessi costituzionalmente protetti;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per

l'infondatezza;

che, secondo l'Avvocatura, la Corte costituzionale, investita di

analoga questione, ha già pronunciato declaratoria di infondatezza

con la sentenza n. 171 del 1996, e di manifesta infondatezza con le

ordinanze nn. 318 e 273 dello stesso anno;

che l'ordinanza di rimessione non apporterebbe elementi di

novità (né lo sarebbe, infatti, il collegamento tra l'art. 486 del

codice di procedura penale e l'art. 159, primo comma, del codice

penale);

che essa muoverebbe dal presupposto, erroneo, secondo cui la

libertà dei professionisti non incontrerebbe limite alcuno, mentre

è vero il contrario, e cioè che tale libertà deve esercitarsi -

come ha chiarito la richiamata giurisprudenza costituzionale - in

modo da non recare pregiudizio agli altri valori costituzionalmente

tutelati, in presenza dei quali non potrebbe non arretrare.

Considerato che ritorna all'esame della Corte, per contrasto con

gli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 486 del codice di procedura

penale, in relazione all'art. 159, primo comma, del codice penale,

"nella parte in cui non prevede, fra i casi di sospensione del

procedimento da cui discende la sospensione della prescrizione, il

rinvio o la sospensione del dibattimento cagionato dalla adesione dei

difensori all'astensione collettiva", con ciò recando pregiudizio

alla funzione giurisdizionale, all'organizzazione giudiziaria e al

principio dell'obbligatorietà dell'azione penale;

che la norma peccherebbe, inoltre, di intrinseca

irragionevolezza, consentendo tempi diversi per l'accertamento delle

responsabilità penali nei confronti di imputati dei medesimi reati;

che questa Corte, con la sentenza n. 171 del 1996, ha dichiarato

l'infondatezza e, con le ordinanze nn. 318 e 273 del 1996, la

manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale

dell'art. 486, comma 5, del codice di procedura penale, sollevata in

relazione a numerosi parametri costituzionali, fra i quali anche

quelli invocati dal pretore di Verbania;

che la questione al presente esame è stata prospettata con

riferimento alla previsione dell'art. 159, primo comma, del codice

penale;

che questa Corte, da ultimo con la sentenza n. 114 del 1994, ha

dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità della

citata disposizione, sollevata in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, per il dato assorbente (e pregiudiziale) rappresentato

dal fatto che il giudice a quo aveva sollecitato una pronuncia

additiva in malam partem volta a introdurre una nuova ipotesi di

sospensione del corso della prescrizione al di fuori dei casi

previsti dalla legge;

che anche questa additiva non rientra nei poteri spettanti alla

Corte, in ragione del principio di legalità stabilito dall'art. 25

della Costituzione;

che la questione, pertanto, va dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 486 del codice di procedura

penale, in relazione all'art. 159, primo comma, del codice penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione,

dal pretore di Verbania, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola