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Ordinanza 73/1997 ECLI:IT:COST:1997:73 Generato dall'IA

Ordinanza 73/1997 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 73/1997
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nomina, sicché la sua devoluzione ad un diverso organo della regione

Regesto Legislator

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art. 130 della Costituzione; Ordinanza 73/1997 · Corte costituzionale: nomina, sicché la sua devoluzione ad un diverso organo della regione

Parole chiave

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delegazione legislativa competenza istituzionale vigilanza dell'autorità competente committente negli appalti pubblici ente locale potere d'apprezzamento comunale

Disposizioni normative citate

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art. 130 della Costituzione
violerebbe l'art. 130 della Costituzione, in relazione agli artt.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione

sollevato dal Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti

locali della regione Lazio, con ricorso depositato l'8 ottobre 1996,

iscritto al n. 66 del registro ammissibilità conflitti;

Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1997 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti;

Ritenuto che il ricorrente ha sollevato conflitto di attribuzione

nei confronti della regione Lazio in riferimento alla legge reg.

Lazio 25 luglio 1996, n. 27, art.18, che ha modificato l'art. 30,

quarto comma, della legge reg. Lazio 13 marzo 1992, n. 26, e

stabilito che, nel caso di accertato ritardo od omissione nel

compimento di atti obbligatori da parte dell'ente assoggettato al

controllo, decorso inutilmente il termine a tal fine fissato, il

commissario incaricato di adottare l'atto deve essere nominato dal

comitato di controllo, o dalla sezione decentrata competente, su

designazione dell'Assessore competente in materia di personale,

d'intesa con l'Assessore competente in materia di rapporti con gli

enti locali;

che il ricorrente assume d'essere legittimato a proporre

conflitto in considerazione dei caratteri di autonomia e terzietà

della funzione esercitata e deduce che il potere di scelta del

commissario ad acta costituisce componente essenziale del potere di

nomina, sicché la sua devoluzione ad un diverso organo della regione

disposta dalla norma dell'art. 18 della legge reg. Lazio n. 27 del

1996 sarebbe invasiva della propria sfera di attribuzioni e

violerebbe l'art. 130 della Costituzione, in relazione agli artt. 5

e 117;

Considerato che la Corte è chiamata a decidere preliminarmente,

senza contraddittorio, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma,

della legge 11 marzo 1953, n. 87, se il ricorso sia ammissibile, in

quanto esista "la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti

alla sua competenza", in riferimento alla presenza dei requisiti

soggettivi ed oggettivi, richiamati dal primo comma dello stesso

articolo;

che, sotto il profilo oggettivo, nella specie palesemente non

sussiste materia di conflitto, in quanto la legge regionale impugnata

non configura alcuna violazione, né diretta, né indiretta, delle

norme costituzionali che definiscono la sfera di attribuzioni che il

ricorrente rivendica, poiché l'art. 130 della Costituzione non pone

limiti al legislatore in ordine all'estensione ed alle modalità dei

controlli ivi previsti (ordinanza n. 512 del 1991);

che, sotto lo stesso profilo, il ricorso è inammissibile anche

in considerazione dell'atto in riferimento al quale è stato

sollevato, dato che il conflitto di attribuzione tra poteri dello

Stato non può essere proposto contro atti legislativi, al di fuori

dei casi, nella specie non ricorrenti, puntualmente identificati

dalla giurisprudenza della Corte (sentenza n. 161 del 1995), in

quanto "la sperimentabilità del conflitto contro gli atti suindicati

finirebbe con il costituire un elemento di rottura del nostro sistema

di garanzia costituzionale, sistema che, per quanto concerne la legge

(e gli atti equiparati), è incentrato nel sindacato incidentale"

(sentenza n. 406 del 1989);

che tali rilievi assorbono il profilo soggettivo della questione

di ammissibilità del ricorso, onde la Corte è dispensata

dall'esaminare se sussistano la legittimazione attiva e quella

passiva a promuovere ed a resistere al presente conflitto, anche alla

luce della sentenza resa in fattispecie analoga a quella che qui

costituisce oggetto di decisione (sentenza n. 161 del 1981).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione

proposto dal Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti

locali della regione Lazio contro la regione Lazio, depositato l'8

ottobre 1996.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 marzo 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola