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Ordinanza 71/1997 ECLI:IT:COST:1997:71 Generato dall'IA

Ordinanza 71/1997 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 71/1997
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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carico di Pasquini Annalia, iscritta al n. 395 del registro ordinanze

Regesto Legislator

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Ordinanza 71/1997 · Corte costituzionale: 395 del registro ordinanze

Parole chiave

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aggravamento della pena pena complementare pene condizionali sanzione sostitutiva infrazione privilegiata attenuazione della pena
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 59 legge 24

novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con

ordinanza emessa il 9 febbraio 1996, dal giudice per le indagini

preliminari presso la pretura di Pisa, nel procedimento penale a

carico di Pasquini Annalia, iscritta al n. 395 del registro ordinanze

1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19,

prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1997 il giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che, all'esito del giudizio con rito abbreviato nei

confronti di persona imputata del delitto di oltraggio aggravato, il

giudice per le indagini preliminari della pretura di Pisa, rilevato

che la "modestia dell'episodio" e la "personalità dell'imputata"

avrebbero reso più conforme alla finalità rieducativa della pena la

sostituzione della pena detentiva irrogabile con la libertà

controllata, ma che la detta sostituzione risultava preclusa dai

precedenti penali della giudicabile, ha, con ordinanza del 9 febbraio

1996, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 59 della legge 24

novembre 1981, n. 689, il quale pone limiti, derivanti dai precedenti

penali dell'imputato, alla "facoltà di sostituire pene detentive

brevi con sanzioni sostitutive";

che, sia sotto il profilo della ragionevolezza sia sotto il

profilo del perseguimento della funzione rieducativa della pena, il

giudice a quo rileva come il regime delle esclusioni soggettive

previsto dall'art. 59 della legge n. 689 del 1981 aveva una sua

indiscutibile giustificazione e si inseriva in un sistema

rigorosamente coordinato alla disciplina delle norme dell'ordinamento

penitenziario che stabilivano precise limitazioni alla possibilità

di concedere l'affidamento in prova al servizio sociale e la

semilibertà comunque subordinati ad un periodo di osservazione in

carcere: un limite ormai scomparso dall'ordinamento potendo

l'affidamento in prova essere concesso senza la preclusione derivante

da limiti oggettivi e soggettivi e, quel che più importa, potendo

tutte le misure alternative alla detenzione essere applicate

direttamente dalla libertà attraverso la procedura prevista

dall'art. 47, quarto comma, dell'ordinamento penitenziario;

che, dunque, di fronte al sistema attualmente vigente riguardo

alla fase di esecuzione della pena i limiti soggettivi stabiliti

dalla norma denunciata risultano davvero anacronistici oltre che

irragionevoli e contrastanti con il principio della funzione

rieducativa della pena, potendo - oltre tutto - il tribunale di

sorveglianza, nei casi previsti dall'art. 59 della legge n. 689 del

1981, concedere al condannato l'affidamento in prova al servizio

sociale o altra misura alternativa;

che la possibilità per il giudice della cognizione di applicare

le sanzioni sostitutive a prescindere dalle preclusioni scaturenti

dalla norma ora sottoposta al vaglio della Corte consentirebbe, da un

lato, di adeguare la valenza antisociale del fatto alle effettive

esigenze punitive ed alle concrete possibilità di reinserimento del

reo e, dall'altro lato, di conformarsi alle prospettive di riforma

che consentono al giudice della cognizione di disporre egli stesso le

misure alternative alla detenzione sin dal momento della condanna;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata, in

quanto le esclusioni soggettive all'applicazione delle sanzioni

sostitutive corrispondono a criteri di evidente razionalità

basandosi il regime previsto dall'art. 53 e seguenti della legge n.

689 del 1981 sulla "lievità" del fatto globalmente considerato alla

luce dei criteri di cui all'art. 133 del codice penale;

che, inoltre, l'ordinanza di rimessione perverrebbe ad una sorta

di arbitraria assimilazione dei presupposti e delle condizioni per la

sostituzione delle pene detentive brevi a quelli che l'ordinamento

penitenziario prevede per l'applicazione delle misure alternative,

così da "sovrapporre e confondere" i ruoli del giudice della

cognizione e del giudice dell'esecuzione;

che, in conclusione, l'imposizione di condizioni soggettive alla

sostituzione della pena detentiva corrisponde (al pari della

previsione delle esclusioni oggettive) a criteri di logicità e

rientra comunque nell'esercizio del potere discrezionale del

legislatore senza trasmodare nell'irragionevolezza;

Considerato che, come risulta dal certificato del casellario

giudiziale, richiamato dall'ordinanza di rimessione, l'impedimento

alla concessione delle sanzioni sostitutive, non essendo l'imputata

stata condannata più di due volte per delitti della stessa indole,

non deriva dall'art. 59, secondo comma, numero 1, della legge 24

novembre 1981, n. 689, ma dal primo comma dello stesso articolo che

preclude la sostituzione della pena detentiva nei confronti "di

coloro che, essendo stati condannati con una o più sentenze, a pena

detentiva complessivamente superiore a due anni di reclusione, hanno

commesso il reato nei cinque anni" dalla condanna precedente, così

venendo in considerazione, ai fini della rilevanza, solo tale norma

della legge n. 689 del 1981;

che la questione è, peraltro, manifestamente infondata perché,

a parte la non corrispondenza tra la ratio alla base delle sanzioni

sostitutive e quella alla base degli istituti di ordinamento

penitenziario, la finalità perseguita con il regime delle esclusioni

soggettive all'accesso alle sanzioni sostitutive risponde ad

un'esigenza di prevenzione speciale che non può considerarsi né

irrazionale né in contrasto con la finalità rieducativa della pena,

basandosi la detta preclusione su una prognosi di meritevolezza del

condannato e di specifica e concreta attitudine di costui a

commettere reati, così da contemperare il reinserimento sociale alle

esigenze di difesa sociale, nel quadro di un bilanciato apprezzamento

comunque rientrante nell'ambito esclusivo della discrezionalità

legislativa.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 59, primo comma, della legge 24 novembre

1981, n. 689, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo

comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari

della pretura di Pisa con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1997.

Il Presidente e redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 marzo 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola