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Ordinanza 459/1997 ECLI:IT:COST:1997:459 Generato dall'IA

Ordinanza 459/1997 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 459/1997
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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regione Emilia-Romagna delle economie di fondi destinati all'edilizia

Regesto Legislator

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Ordinanza 459/1997 · Corte costituzionale: regione Emilia-Romagna delle economie di fondi destinati all'edilizia

Parole chiave

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bilancio regionale risorse proprie delle Comunità iscrizione in bilancio piano di assegnazione della destinazione residenziale miglioramento degli alloggi contributi di urbanizzazione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio promosso con ricorso della regione Emilia-Romagna,

notificato il 7 febbraio 1997, depositato in cancelleria il 17

successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della

determinazione del Segretario generale del Comitato per l'edilizia

residenziale presso il Ministero dei lavori pubblici n. 5111 del 28

novembre 1996, con la quale è stato rifiutato l'accredito alla

regione Emilia-Romagna delle economie di fondi destinati all'edilizia

residenziale ed iscritto al n. 4 del registro conflitti 1997;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 25 novembre 1997 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte;

Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la regione Emilia-Romagna

e l'avvocato dello Stato Michele Dipace per il Presidente del

Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che, con ricorso notificato il 6 febbraio 1997, la regione

Emilia-Romagna ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti

dello Stato in relazione alla determinazione del Segretario generale

del Comitato per l'edilizia residenziale presso il Ministero dei

lavori pubblici del 28 novembre 1996, n. 5111 (pervenuta alla regione

il 10 dicembre 1996), deducendo la violazione degli artt. 118 e 119

della Costituzione, come attuati dall'art. 2, comma 2, della legge 17

febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica), e

dalle altre leggi che disciplinano i rapporti finanziari tra Stato e

regioni per gli interventi nel settore dell'edilizia residenziale

pubblica;

che la regione premette che, in attuazione di quanto previsto

dall'art. 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, aveva provveduto ad

adottare la delibera di Giunta n. 1448 del 18 aprile 1995, con la

quale aveva destinato le disponibilità derivanti dalle economie

realizzate nella gestione delle leggi di settore (accertate fino al

31 dicembre 1994 in oltre 25 miliardi e previste per gli anni 1995,

1996 e 1997 in oltre 16 miliardi) a far fronte agli oneri derivanti

dai provvedimenti regionali di programmazione di interventi di

edilizia agevolata adottati anche successivamente all'entrata in

vigore della legge n. 179 del 1992, ma che il Segretario generale del

Comitato per l'edilizia residenziale ha rifiutato il richiesto

accredito e ha invitato la regione a rimodulare la delibera;

che, ad avviso della ricorrente, tale determinazione sarebbe

lesiva della diretta facoltà di spesa della regione prevista

dall'art. 2 della citata legge e, ad un tempo, degli artt. 118 e 119

della Costituzione, dal momento che non consentirebbe l'utilizzazione

delle risorse previste dalla legge come necessarie per lo svolgimento

delle funzioni attribuite alle regioni dalla Costituzione;

che si è costituito nel presente giudizio il Presidente del

Consiglio dei Ministri, chiedendo che il ricorso sia dichiarato

inammissibile e comunque infondato;

che, con atto notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri

il 29 luglio 1997, la regione Emilia-Romagna, a seguito del decreto

in data 26 maggio 1997, n. 1221, con il quale il Ministero dei lavori

pubblici le ha attribuito parte delle giacenze quantificate alla data

del 31 dicembre 1991, per un importo sufficiente a finanziare quasi

per intero il programma contenuto nella delibera n. 1448 del 1995, ha

rinunciato al ricorso;

che, con annotazione in calce all'atto regionale di rinuncia al

ricorso, l'Avvocatura dello Stato ha accettato la rinuncia stessa;

Considerato che la rinuncia al ricorso, seguita dalla relativa

accettazione, comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative

per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del

processo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.

Il cancelliere: Fruscella