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Sentenza 45/1997 ECLI:IT:COST:1997:45 Generato dall'IA

Sentenza 45/1997 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 45/1997
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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carico di Cappellotto José, iscritta al n. 40 del registro ordinanze

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Sentenza 45/1997 · Corte costituzionale: 40 del registro ordinanze

Parole chiave

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condono delle spese procedurali spese di esecuzione anticipo delle spese motivi di cassazione spese per le indagini opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 666 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20 novembre

1995 dalla Corte d'appello di Venezia nel procedimento penale a

carico di Cappellotto José, iscritta al n. 40 del registro ordinanze

1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6,

prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1996 il giudice

relatore Francesco Guizzi.

1. - Nel corso di un procedimento di esecuzione a richiesta

dell'imputato, Cappellotto José, che invocava genericamente

"l'applicazione di amnistie" e della disciplina della continuazione

fra i reati, la Corte d'appello di Venezia ha sollevato d'ufficio, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 666 del codice di procedura penale, nella

parte in cui non prevede la condanna al pagamento delle spese

processuali per colui che ha proposto un "incidente di esecuzione"

(recte: procedimento di esecuzione) dichiarato inammissibile o

rigettato.

Osserva il giudice a quo che il nuovo codice di rito ha creato una

situazione ibrida rispetto a quella del codice abrogato, che all'art.

630 statuiva, per l'incidente di esecuzione, l'osservanza delle

stesse regole dell'istruzione formale e, dunque, non prevedeva il

regolamento delle spese processuali in quanto estranee alla fase

istruttoria. L'art. 666, comma 6, del nuovo codice di procedura

penale - disponendo che nel procedimento di esecuzione si osservi, in

quanto applicabile, la normativa sulle impugnazioni e quella sul

procedimento in camera di consiglio davanti alla Corte di cassazione

- determinerebbe disparità di trattamento rilevabile sotto tre

profili.

Innanzitutto, perché le spese sarebbero a carico dell'istante solo

nell'ipotesi in cui il procedimento di esecuzione prosegua davanti

alla Corte di cassazione. In secondo luogo, perché vi sarebbe

disparità di trattamento fra colui che è condannato in sede di

cognizione e colui che rimane soccombente nel procedimento di

esecuzione. E, infine, perché vi sarebbe una palese discriminazione

fra quest'ultimo e chi è tenuto a corrispondere un contributo

economico, per soccombenza, nelle diverse sedi processuali.

Sul presupposto che le norme regolatrici della fattispecie

richiamerebbero espressamente l'istituto delle impugnazioni, la

Cassazione è orientata - con riguardo al procedimento di riesame -

per la condanna al pagamento delle spese di giudizio in caso di

rigetto. Tale orientamento - conclude il Collegio rimettente -

potrebbe estendersi anche al cosiddetto "incidente di esecuzione",

che non ha, certo, natura d'impugnazione, e tuttavia è finalizzato

al riesame d'una questione e all'eventuale riforma della statuizione

già adottata dallo stesso giudice.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso

per l'inammissibilità o, in subordine, per l'infondatezza della

questione, sostenendo che nella giurisprudenza costituzionale non si

rinviene alcun principio che faccia obbligo allo Stato di recuperare

le spese del procedimento anticipate (da ultimo, v. sentenza n. 134

del 1993). A ciò si aggiunga, prosegue l'Avvocatura, che i lamentati

profili di irragionevolezza e disparità di trattamento non

terrebbero nel giusto conto il diverso rilievo e le diverse

caratteristiche delle sequenze procedimentali poste in comparazione

(procedimento di esecuzione in prima istanza e ricorso per cassazione

contro l'ordinanza di inammissibilità o rigetto; procedimento di

cognizione e procedimento di esecuzione ex art. 666 del codice di

procedura penale).

1. - Viene all'esame della Corte la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 666, comma 6, del codice di procedura

penale, che richiama, in quanto applicabili, le disposizioni sulle

impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti

alla Corte di cassazione, assoggettando soltanto tale grado del

procedimento di esecuzione alla regola delle spese processuali. Di

qui, il contrasto con l'art. 3 della Costituzione ipotizzato dalla

Corte d'appello di Venezia per la disparità di trattamento:

- fra colui che coltiva il procedimento soltanto sino al primo

grado e chi, invece, ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza di

inammissibilità o rigetto;

- fra il condannato in sede di cognizione e il soccombente nel

procedimento di esecuzione;

- fra chi instaura tale procedimento (a spese dello Stato) e

tutti gli utenti del "servizio giustizia" che corrispondono un

contributo economico.

2. - La questione non è fondata.

Questa Corte ha più volte affermato (sentenza n. 134 del 1993 e,

fra quelle risalenti, la n. 30 del 1964) la regola generale in

materia di spese processuali, secondo cui il costo del processo deve

essere "sopportato da chi ha reso necessaria l'attività del

giudice"; essa, tuttavia, conosce varie eccezioni. Fra queste,

l'esenzione del querelante "soccombente" dal pagamento delle spese

nei casi "retti da una ratio unitaria", che è quella di esimere da

tale responsabilità "chi ha esercitato il diritto di querela,

allorquando l'assoluzione dell'imputato derivi da circostanze non

riconducibili al querelante stesso", cui nessuna colpa può dunque

essere ascritta (sentenza n. 29 del 1992).

La Corte d'appello di Venezia dubita della corrispondenza di questo

principio all'attuale disciplina del procedimento di esecuzione (che

non prevede il regolamento delle spese in primo grado), ma non

considera, da un lato, le peculiarità dei due procedimenti e,

dall'altro, la funzione stessa di quello di prima istanza. Il dubbio

non ha, però, ragione di esistere.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 134 del

1993) non si rinviene in Costituzione un principio che faccia obbligo

allo Stato di recuperare in ogni caso le spese processuali, sì che

di volta in volta si tratta di valutare la ragionevolezza della

scelta operata dal legislatore. E nella specie essa è certamente non

irragionevole: tale procedimento ha infatti la finalità di

stabilire, nell'interesse della giustizia, il concreto contenuto

dell'esecuzione, sì che rimane ad esso estranea la regola della

soccombenza; mentre con il ricorso per Cassazione si realizza in

pieno la fase contenziosa e, quindi, l'applicazione di quel principio

non è priva di giustificazione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 666 del codice di procedura penale, sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di

Venezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1997

Il direttore della cancelleria: Di Paola