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Ordinanza 441/1997 ECLI:IT:COST:1997:441 Generato dall'IA

Ordinanza 441/1997 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 441/1997
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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vertente tra Piero Genzo ed altra e l'Istituto autonomo case popolari

Regesto Legislator

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art. 2932 cod. civ; Ordinanza 441/1997 · Corte costituzionale: vertente tra Piero Genzo ed altra e l'Istituto autonomo case popolari

Parole chiave

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trasferimento della proprietà regime della proprietà contratto di amministrazione d'immobili legittimazione attiva degli eredi legato di cosa altrui appropriazione indebita di beni demaniali

Disposizioni normative citate

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art. 2932 cod. civ
dell'art. 2932 cod. civ., richiamo che, però, nel quadro delle
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

regione Friuli-Venezia Giulia 3 settembre 1996, n. 38 (Disposizioni

sul patrimonio immobiliare regionale), promosso con ordinanza emessa

il 20 dicembre 1996 dal pretore di Trieste, nel procedimento civile

vertente tra Piero Genzo ed altra e l'Istituto autonomo case popolari

della provincia di Trieste ed altra, iscritta al n. 108 del registro

ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento della regione Friuli-Venezia Giulia;

Udito nella camera di consiglio del 26 novembre 1997 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti;

Ritenuto che gli eredi del conduttore di un alloggio

economico-popolare sito in Trieste hanno convenuto in giudizio

innanzi al pretore di detta città l'Istituto autonomo case popolari

(di seguito, IACP), denunciandone l'inadempimento all'obbligo di

stipulare l'atto pubblico di vendita dello stesso immobile già

condotto in locazione dal de cuius;

che l'istituto convenuto ha eccepito il proprio difetto di

legittimazione passiva ed indicato la regione Friuli-Venezia Giulia

quale titolare del rapporto;

che gli attori hanno esteso la domanda originaria nei confronti

della Regione, la quale ha parimenti sostenuto la propria estraneità

alla controversia, in quanto aveva dapprima conferito apposita

procura sostanziale e processuale all'IACP per la gestione degli

affari del tipo di quello controverso e, successivamente, trasferito

al detto istituto la proprietà, tra gli altri, anche dell' immobile

de quo, con la legge regionale 8 giugno 1993, n. 34;

che, benché non risulti eseguita a favore dell'IACP l'iscrizione

pubblicitaria del titolo di proprietà secondo la normativa

dell'intavolazione, in pendenza della lite, l'art. 1 della legge

regione Friuli-Venezia Giulia 3 settembre 1996, n. 38 (Disposizioni

sul patrimonio immobiliare regionale) - di interpretazione autentica

della precedente legge n. 34 del 1993 - ha stabilito che il

trasferimento del diritto di proprietà deve ritenersi comunque

perfezionato anche nei territori in cui vige il sistema dei libri

fondiari, con decorrenza 1 gennaio 1995";

che, il pretore dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 1 della legge regionale n. 38 del 1996, in riferimento

agli artt. 3, 42, secondo comma, e 116 della Costituzione ed

all'art. 4 dello statuto regionale di autonomia (legge costituzionale

31 gennaio 1963, n. 1), in quanto violerebbe la riserva di legge

statale stabilita per la disciplina dei modi di acquisto dei diritti

reali immobiliari anche nei territori della Repubblica in cui è

prescritta la vigenza del libro fondiario ed il regime della

pubblicità con efficacia costitutiva;

che si è costituita nel giudizio la Regione autonoma

Friuli-Venezia Giulia, che ha eccepito l'irrilevanza, o, comunque,

l'infondatezza della questione di costituzionalità sollevata dal

pretore di Trieste;

Considerato che nella premessa del provvedimento di rimessione è

espressamente precisato che gli attori hanno chiesto "accertarsi

l'avvenuto pagamento dell'intero prezzo per la cessione

dell'alloggio", denunciando l'inadempimento dell'IACP;

che, in relazione a siffatta prospettazione, puntualmente

richiamata dal giudice a quo, ed al complessivo tenore delle

argomentazioni sviluppate nell'ordinanza, non può escludersi che il

diritto dell'assegnatario dell'alloggio economico-popolare, già

locato con patto di futura vendita, sia tutelabile con l'azione di

mero accertamento;

che l' eventuale accoglimento di quest'ultima opzione

interpretativa potrebbe influire sull'applicabilità della norma

denunciata (e della norma da questa interpretata in via autentica),

dato che entrambe sono state emanate allorché la situazione

soggettiva, quale sembra essere stata espressamente evocata in

giudizio dagli attori, si era già consolidata;

che il rimettente ha, invece, negato la qualificazione

dell'azione come di mero accertamento attraverso il solo richiamo

dell'art. 2932 cod. civ., richiamo che, però, nel quadro delle

circostanze dianzi indicate, appare apodittico ed insufficiente, in

quanto non dà compiutamente conto delle ragioni che fondano la

soluzione accolta e che dovrebbero confortare il giudizio di

rilevanza;

che, in linea di principio, questa Corte non può sostituirsi al

giudice a quo nella operazione, comunque indefettibile, di univoca

sussunzione giuridica dei fatti con chiarezza dedotti dalle parti in

causa, né può dirimere dubbi, espliciti o impliciti, che egli nutra

al riguardo, come si deduce dal testo del provvedimento di rinvio;

che l'omessa indicazione ed esplicitazione degli elementi che

fondano la qualificazione si risolve nel difetto di motivazione sulla

rilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regione

Friuli-Venezia Giulia 3 settembre 1996, n. 38 (Disposizioni sul

patrimonio immobiliare regionale), sollevata, in riferimento agli

artt. 3, 42, secondo comma, 116 della Costituzione e 4 della legge

costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dal pretore di Trieste, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola