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Ordinanza 425/1997 ECLI:IT:COST:1997:425 Generato dall'IA

Ordinanza 425/1997 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 425/1997
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Tribunale di Catania ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 112

Regesto Legislator

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Ordinanza 425/1997 · Corte costituzionale: 24 e 112

Parole chiave

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procedimento in contumacia difetto di legittimazione del ministero pubblico decreto di non luogo a procedere indigenza processuale non provata presupposto processuale impedimento processuale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3 gennaio 1997

dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di

Catania nel procedimento penale a carico di Marino Pasquale iscritta

al n. 301 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno

1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 novembre 1997 il giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Catania ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 112

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 425 del codice di procedura penale, nella parte in cui non

prevede che nel caso di persona non imputabile al momento del fatto e

incapace di partecipare coscientemente al processo, debba emettersi,

da parte del giudice della udienza preliminare, sentenza di non luogo

a procedere allorché risulti evidente la materiale attribuibilità

del fatto medesimo all'imputato;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente

inammissibile;

Considerato che, successivamente alla pronuncia della ordinanza di

rimessione, questa Corte ha dichiarato inammissibile l'identica

questione sollevata dal medesimo giudice, attesa "l'impossibilità di

risolvere sul piano costituzionale una gamma quanto mai variegata di

possibili opzioni, che soltanto il legislatore è abilitato a

compiere" (v. sentenza n. 94 del 1997);

che, pertanto, la questione proposta deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 112 della

Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale di Catania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola