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Ordinanza 422/1997 ECLI:IT:COST:1997:422 Generato dall'IA

Ordinanza 422/1997 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 422/1997
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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non sussista alcuna situazione di pericolo, mentre la stessa sanzione

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 422/1997 · Corte costituzionale: non sussista alcuna situazione di pericolo, mentre la stessa sanzione

Parole chiave

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sanzione per violazione stradale guida nonostante revoca della patente contrassegno stradale grave intralcio alla circolazione abbandono del procedimento per infrazione stradale contravvenzione alla circolazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 della Costituzione
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Savona,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 176, comma 22,

del codice della strada (approvato con decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285), promosso con ordinanza emessa il 31 ottobre 1996 dal

pretore di Savona, sezione distaccata di Cairo Montenotte, iscritta

al n. 112 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno

1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1997 il giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che il pretore di Savona, sezione distaccata di Cairo

Montenotte, con ordinanza emessa il 31 ottobre 1996 (reg. ord. n.

112 del 1997), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 176

(più esattamente: art. 176, comma 22) del codice della strada

(approvato con d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), nella parte in cui

prevede che il periodo di sospensione della patente di guida,

conseguente all'accertamento della violazione del divieto di

invertire il senso di marcia sulle carreggiate, sulle rampe e sugli

svincoli delle autostrade e sulle strade aventi analoghe

caratteristiche, non possa essere inferiore a mesi sei, anche quando

non sussista alcuna situazione di pericolo, mentre la stessa sanzione

amministrativa accessoria, nel caso di violazione di altre norme

della circolazione, commessa negli stessi spazi e dalla quale

derivino danni alle persone (lesioni personali colpose e omicidio

colposo), è applicata per un periodo inferiore (art. 222 del codice

della strada);

che il giudice rimettente ritiene non giustificato ed in

contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza tale

differente trattamento sanzionatorio;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità e

comunque per la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che, successivamente all'emanazione dell'ordinanza di

rimessione, una identica questione è stata dichiarata non fondata

con sentenza n. 373 del 1996 e manifestamente infondata con le

ordinanze nn. 89 e 190 del 1997;

che, difatti, non spetta alla Corte rimodulare le scelte punitive

del legislatore né stabilire la quantificazione delle sanzioni

(sentenze n. 217 del 1996 e n. 313 del 1995);

che, in ogni caso, il raffronto tra trattamenti sanzionatori

diversi, per verificare se sia rispettato il limite della

ragionevolezza, non può essere compiuto considerando, nelle

fattispecie indicate dal giudice rimettente quale termine di

comparazione, esclusivamente uno degli elementi sanzionatori (la

sanzione amministrativa della sospensione della patente) separato

dalla pena detentiva principale cui accede;

che l'ordinanza di rimessione non introduce profili o argomenti

nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte, sicché la

questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 176, comma 22, del codice della strada

(approvato con d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Savona,

sezione distaccata di Cairo Montenotte, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola