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Ordinanza 417/1997 ECLI:IT:COST:1997:417 Generato dall'IA

Ordinanza 417/1997 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 417/1997
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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18 ordinanze emesse il 17 aprile (n. 2 ordinanze), il 19 aprile (n. 4

Regesto Legislator

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Ordinanza 417/1997 · Corte costituzionale: 2 ordinanze), il 19 aprile (n. 4

Parole chiave

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mantenimento della previdenza retroattività della rendita d'invalidità disposizioni sulla pensione prestazioni assicurative correnti assicurazione generale di vecchiaia copertura dell'assicurazione invalidità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. 28

marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale), promossi con n.

18 ordinanze emesse il 17 aprile (n. 2 ordinanze), il 19 aprile (n. 4

ordinanze) ed il 30 aprile 1996 (n. 12 ordinanze) dal pretore di

Brescia, rispettivamente iscritte ai numeri da 779 a 796 del registro

ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visti gli atti di costituzione dell'INPS nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 novembre 1997 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso di vari giudizi instaurati per ottenere la

ricostruzione del trattamento pensionistico in base alla sentenza n.

495 del 1993 di questa Corte, il pretore di Brescia, con 18 ordinanze

di identico contenuto emesse il 17, 19 e 30 aprile 1996, ha sollevato

questione di costituzionalità dell'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996,

n. 166 (Norme in materia previdenziale);

che, secondo il rimettente, la norma censurata - sopravvenuta

nelle more dei giudizi e contenente disposizioni relative alle

modalità di pagamento delle somme maturate a favore degli aventi

diritto in applicazione della citata sentenza di illegittimità

costituzionale e della sentenza n. 240 del 1994 - si porrebbe in

contrasto con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, per

violazione dell'obbligo di copertura finanziaria relativamente agli

anni 1999, 2000 e 2001;

che, sempre secondo il rimettente, il denunciato vulnus non

sarebbe eliminato dalla previsione del meccanismo di estinzione del

debito mediante l'assegnazione di titoli di Stato;

che nei giudizi davanti a questa Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, e si è costituito l'INPS,

concludendo entrambi per l'inammissibilità o per l'infondatezza

della sollevata questione.

Considerato che i giudizi possono essere riuniti e congiuntamente

decisi, in quanto riguardanti questioni identiche;

che il d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 non è stato convertito e che

la censurata normativa è stata reiterata dai dd.-l. 27 maggio 1996,

n. 295, 26 luglio 1996, n. 396, e 24 settembre 1996, n. 499, tutti

decaduti, i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1, comma 6,

della legge 28 novembre 1996, n. 608;

che l'art. 1, comma 184, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ha

introdotto diversi criteri di copertura finanziaria della complessiva

previsione di pagamento delle somme dovute agli interessati in

applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del

1993 e n. 240 del 1994;

che peraltro nella fattispecie riveste preliminare rilievo, in

termini di sovraordinazione logicoprocessuale rispetto ad ogni

possibile censura di incostituzionalità (v. sentenza n. 103 del

1995), la considerazione che tanto nella normativa decretale quanto

in quella di legge (art. 1, comma 183, legge n. 662 del 1996) viene

sancito che i giudizi pendenti siano dichiarati estinti d'ufficio;

che la mancata censura di tale previsione, la quale trova

immediata applicazione anche nei processi a quibus (come, tra

l'altro, avverte lo stesso rimettente), rende irrilevante la

sollevata questione, e pertanto questa risulta manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. 28

marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale), sollevata, in

riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, dal

pretore di Brescia con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola