Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 413/1997 ECLI:IT:COST:1997:413 Generato dall'IA

Ordinanza 413/1997 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 413/1997
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

degli artt. 294, comma 1, e 302 del codice di procedura penale, nella

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 413/1997 · Corte costituzionale: degli artt. 294, comma 1, e 302 del codice di procedura penale, nella

Parole chiave

Generato dall'IA
legittimità della carcerazione preventiva diritti della difesa ritardo del ministero pubblico difetto di legittimazione del ministero pubblico carcerazione cautelativa controinterrogatorio del ministero pubblico
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 294, comma

primo, e 302 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza

emessa il 24 ottobre 1996 dalla Corte di cassazione sul ricorso

proposto dal procuratore generale della Repubblica presso il

tribunale della libertà di Napoli nei confronti di Uliano Luciano,

iscritta al n. 80 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale,

dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1997 il giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che la Corte di cassazione, ha, con ordinanza del 24

ottobre 1996, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo

comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

degli artt. 294, comma 1, e 302 del codice di procedura penale, nella

parte in cui limitano l'obbligo del giudice di procedere ad

interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare e la

perdita di efficacia della misura cautelare in caso di omesso,

tempestivo interrogatorio, alla sola fase delle indagini preliminari;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che nel procedimento che aveva provocato l'intervento

della Corte di cassazione la misura cautelare era stata eseguita dopo

la chiusura delle indagini, ma prima della fissazione dell'udienza

preliminare;

che questa Corte, con sentenza n. 77 del 3 aprile 1997,

successiva, dunque, alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale: a) dell'art. 294, comma

1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede

che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento,

il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di

custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre

cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia; b) dell'art.

302 dello stesso codice, limitatamente alle parole "disposta nel

corso delle indagini preliminari";

che, di conseguenza, la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 294, comma primo, e 302 del

codice di procedura penale già dichiarati costituzionalmente

illegittimi, con sentenza n. 77 del 3 aprile 1997, il primo nella

parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al

giudice del dibattimento, il giudice proceda all'interrogatorio della

persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e

comunque non oltre cinque giorni dall'inizio di esecuzione della

custodia, ed il secondo, limitatamente alle parole "disposta nel

corso delle indagini preliminari", questione sollevata dalla Corte di

cassazione, con ordinanza del 24 ottobre 1996.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola