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Ordinanza 410/1997 ECLI:IT:COST:1997:410 Generato dall'IA

Ordinanza 410/1997 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 410/1997
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Fussi Tristano contro Versilia Hotels s.r.l., iscritta al n. 1147 del

Regesto Legislator

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art. 24 della Costituzione; Ordinanza 410/1997 · Corte costituzionale: 1147 del

Parole chiave

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validità della clausola arbitrale libertà di credenza e di coscienza divieto dell'arbitrio diritto di ottenere una decisione rinvio del dibattimento facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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art. 24 della Costituzione
religiose, nonché dell'art. 24 della Costituzione che prevede il
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 238 del codice

di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1996

dal Collegio arbitrale di Carrara nel giudizio arbitrale promosso da

Fussi Tristano contro Versilia Hotels s.r.l., iscritta al n. 1147 del

registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 1997 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio arbitrale, essendo stato

deferito il giuramento decisorio previsto dall'art. 238 del codice di

procedura civile, il collegio, reputato il richiesto mezzo di prova

idoneo a definire il giudizio, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'anzidetto art. 238 "così come attualmente

formulato", in relazione ai riferimenti religiosi contenuti nella

formula del giuramento stesso;

che il collegio rimettente deduce la violazione degli artt. 3 e

19 della Costituzione che riconoscono "il diritto inviolabile di

ciascun cittadino a professare liberamente la propria fede

religiosa", senza dover rendere note le proprie convinzioni

religiose, nonché dell'art. 24 della Costituzione che prevede il

diritto di difendere in giudizio le proprie ragioni.

Considerato che, con sentenza di questa Corte n. 334 del 1996, è

già stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma

impugnata nella parte relativa ai riferimenti religiosi della formula

del giuramento;

che, pertanto, impregiudicata ogni valutazione circa la

legittimazione del collegio rimettente a sollevare questione

incidentale di legittimità costituzionale, la questione proposta è

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 238 del codice di procedura

civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 19 e 24 della

Costituzione, dal collegio arbitrale di Carrara, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola