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Ordinanza 408/1997 ECLI:IT:COST:1997:408 Generato dall'IA

Ordinanza 408/1997 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 408/1997
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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penale, promosso con ordinanza emessa il 31 ottobre 1996, dalla Corte

Regesto Legislator

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art. 31 della Costituzione; Ordinanza 408/1997 · Corte costituzionale: penale, promosso con ordinanza emessa il 31 ottobre 1996, dalla Corte

Parole chiave

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condizione giuridica del minorenne stato di bisogno aumento del mantenimento del figlio bisogni medici del minore spese per la protezione dei minori contributo di mantenimento cautelare

Disposizioni normative citate

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art. 31 della Costituzione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 671 del codice

penale, promosso con ordinanza emessa il 31 ottobre 1996, dalla Corte

d'appello di Trieste, nel procedimento penale a carico di Jovanovic

Milanka, iscritta al n. 1342 del registro ordinanze 1996 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale

dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 1997 il giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che, mentre era chiamata a decidere della colpevolezza di

Juvanovic Milanka, accusata del reato di cui all'art. 671 del codice

penale, per aver mendicato valendosi del figlio minore degli anni 14,

che teneva in braccio, la Corte d'appello di Trieste ha sollevato,

d'ufficio, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale del predetto

articolo;

che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione incriminatrice,

pur essendo in linea con la tutela costituzionale dei minori (art.

31 della Costituzione), violerebbe i parametri indicati, perché la

pena minima edittale, stabilita per tale reato, sarebbe in contrasto

con i criteri di ragionevolezza e di proporzionalità;

che questa Corte, attribuendosi il potere di sindacare l'uso

della discrezionalità legislativa in materia, avrebbe affermato che,

nel rispetto del principio di eguaglianza, la pena deve essere

proporzionata al disvalore del fatto commesso (sentenze n. 422 e 343

del 1993, 313 del 1990 e 409 del 1989);

che l'irragionevolezza delle disposizioni emergerebbe ancora dal

raffronto con l'ipotesi di reato, di cui all'art. 726 del codice

penale;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per

la non fondatezza;

che, secondo l'Avvocatura, con la sentenza n. 519 del 1995 la

Corte costituzionale ha distinto la fattispecie di cui al primo comma

dell'art. 670 del codice penale (mendicità non invasiva) da quella

di cui al secondo comma dello stesso articolo (mendicità invasiva) e

che tale distinzione sarebbe ancora più netta con riferimento

all'art. 671, in ragione dell'interesse costituzionale alla tutela

dei minori;

che inoltre mancherebbe, nel caso di specie, ogni possibilità di

giudizio "trilaterale", per l'inadeguatezza del riferimento all'art.

726 del codice penale, dettato in materia di atti contrari alla

pubblica decenza e turpiloquio.

Considerato che la Corte costituzionale è chiamata a decidere se

l'art. 671, primo e secondo comma, del codice penale, nella parte in

cui prevede un minimo di pena di mesi tre di arresto, leda gli artt.

3 e 27, terzo comma, della Costituzione, perché in contrasto con il

criterio di ragionevolezza e proporzionalità della pena, non

apparendo congrua quella ivi stabilita, anche nel raffronto con

l'art. 726 del codice penale, ove si presenterebbe, ad avviso del

rimettente, la stessa (o analoga) "oggettività giuridica";

che, già con la sentenza n. 519 del 1995, questa Corte ha

affermato, in riferimento alla sproporzione della sanzione penale

minima, per l'ipotesi di reato di cui all'art. 670, secondo comma,

del codice penale, di non poter accogliere la questione, per

l'evidente diversità delle condotte indicate quali tertia

comparationis;

che siffatta diversità emerge, allo stesso modo, comparando la

censurata ipotesi di mendicità, invasiva con il tertium indicato

nell'art. 726 del codice penale che è a salvaguardia di beni

giuridici distinti;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 671 del codice penale, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dalla

Corte d'appello di Trieste, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola