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Ordinanza 388/1997 ECLI:IT:COST:1997:388 Generato dall'IA

Ordinanza 388/1997 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 388/1997
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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emessa l'11 aprile 1996 dal giudice conciliatore di Napoli-Posillipo,

Regesto Legislator

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Ordinanza 388/1997 · Corte costituzionale: emessa l'11 aprile 1996 dal giudice conciliatore di Napoli-Posillipo,

Parole chiave

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limiti dell'aggravio limite legale massimo aumento della pigione sorveglianza delle pigioni concussione sanzioni pecuniarie
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 70 delle

disposizioni di attuazione del codice civile, promosso con ordinanza

emessa l'11 aprile 1996 dal giudice conciliatore di Napoli-Posillipo,

nel procedimento civile vertente tra la Custodia giudiziaria dei beni

di Sagliocco Vincenzo contro Migliore Paola, iscritta al n. 945 del

registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Udito nella camera di consiglio del 1 ottobre 1997 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile, avente ad oggetto

il pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione per

infrazione al regolamento condominiale, il giudice conciliatore di

Napoli-Posillipo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile,

nella parte in cui prevede che per le infrazioni al regolamento di

condominio possa essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento

di una somma fino a lire cento;

che, ad avviso del remittente, l'indicato limite sanzionatorio,

oltre ad essere irragionevole ed anacronistico, si pone quale

ostacolo all'esercizio dell'autonomia privata e all'ordinato

godimento dei beni comuni, in quanto pregiudica la libertà dei

condomini di stabilire sanzioni adeguate e proporzionate alla

gravità dei comportamenti contrari al regolamento.

Considerato che effettivamente la misura della sanzione pecuniaria

in esame, di cui il remittente lamenta la irrisorietà, non ha subito

modifiche nel tempo, non essendo mai stata interessata da adeguamenti

o rivalutazione;

che, invece, per altre categorie di sanzioni, gli interventi del

legislatore, finalizzati all'adeguamento del valore della sanzione al

diverso contesto socio-economico, sono stati molteplici e

generalizzati;

che, tuttavia, occorre ancora una volta sottolineare che

appartiene alla discrezionalità del legislatore ogni determinazione

relativa all'entità delle sanzioni, la cui modifica è quindi al

medesimo riservata;

che, pertanto, non può questa Corte sostituire "la propria

valutazione a quella che spetta al legislatore nelle discrezionali

scelte, sia per la determinazione dei precetti, sia quanto al tipo

che alla entità delle rispettive sanzioni" (ordinanza n. 44 del

1995).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 70 delle disposizioni di

attuazione del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3,

41 e 42 della Costituzione, dal giudice conciliatore di

Napoli-Posillipo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola