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Sentenza 381/1997 ECLI:IT:COST:1997:381 Generato dall'IA

Sentenza 381/1997 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 381/1997
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, promosso con ordinanza

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Sentenza 381/1997 · Corte costituzionale: 1158, promosso con ordinanza

Parole chiave

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regolamento arbitrale compromettibilità arbitrato commerciale arbitratore conciliazione obbligatoria esecuzione del lodo arbitrale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 del r.d.-l.

1 luglio 1926, n. 2290 (Ordinamento dei magazzini generali),

convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, promosso con ordinanza

emessa il 12 giugno 1996 dalla Corte d'appello di Milano nel

procedimento civile vertente tra il fallimento della s.r.l. Michele

Tavella e la s.p.a. Magazzini Fiduciari Cariplo iscritta al n. 1183

del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di costituzione del fallimento della s.r.l. Michele

Tavella;

Udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 1997 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

1. - Nel corso di un giudizio civile instaurato dal fallimento

della s.r.l. Michele Tavella nei confronti della s.p.a. Magazzini

Fiduciari Cariplo la Corte d'appello di Milano ha sollevato questione

di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24 e 102

della Costituzione, dell'art. 18 del r.d.-l. 1 luglio 1926, n. 2290

(Ordinamento dei magazzini generali), convertito nella legge 9 giugno

1927, n. 1158.

Il giudice a quo ha premesso che il tribunale di Milano, nel

decidere in primo grado la causa tra le medesime parti, aveva

dichiarato l'improponibilità di una serie di domande risarcitorie

avanzate dalla società Tavella, successivamente dichiarata fallita,

trattandosi di domande per le quali doveva ritenersi per legge

devoluta la decisione ad un collegio arbitrale, ai sensi della norma

impugnata.

Tanto premesso la Corte rimettente ha osservato che l'arbitrato

delineato dall'art. 18 in oggetto è effettivamente un arbitrato

obbligatorio, già dichiarato costituzionalmente illegittimo da

numerose sentenze di questa Corte, fra le quali il rimettente ha

richiamato la n. 127 del 1977.

2. - Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito il

fallimento della società Tavella, con apposita memoria, chiedendo

l'accoglimento della prospettata questione.

La parte privata, dopo aver brevemente ripercorso l'iter della

causa di merito, si è associata alle considerazioni fatte dalla

Corte d'appello di Milano, richiamando le numerose sentenze di questa

Corte che hanno in più occasioni dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'istituto dell'arbitrato obbligatorio.

1. - La Corte d'appello di Milano dubita che l'art. 18 del r.d.-l.

1 luglio 1926, n. 2290, convertito in legge 9 giugno 1927, n. 1158,

nella parte in cui stabilisce che le controversie tra gli esercenti i

magazzini generali e i depositanti in ordine all'applicazione delle

tariffe "saranno risolte dal competente consiglio provinciale

dell'economia" (ora Camera di commercio), sia in contrasto con gli

artt. 24 e 102 della Costituzione, in quanto prevede una forma di

arbitrato obbligatorio che non consente alle parti di optare per la

risoluzione in via giudiziaria delle controversie medesime.

2. - La questione è fondata.

La norma impugnata stabilisce che le "controversie" insorte tra gli

esercenti i magazzini generali ed i depositanti in ordine

all'applicazione delle tariffe "saranno risolte" dall'organo ivi

indicato, e non prevede alcuna diversa opzione degli interessati. La

Corte remittente (come già ritenuto dal Tribunale) ravvisa nel

tenore di tale norma una forma di arbitrato obbligatorio, dal momento

che le parti devono devolvere la risoluzione delle controversie alla

Camera di commercio, la decisione sul successivo ricorso al Ministro

è "inappellabile" e la legge stabilisce a priori anche gli organi

giudicanti in primo grado ed in sede di impugnazione. Siffatta

disposizione è stata sostanzialmente recepita nell'art. 90 del

regolamento dei Magazzini generali di Cremona, approvato con decreto

ministeriale del 30 maggio 1959, secondo cui la giunta della Camera

di commercio "decide quale arbitro amichevole compositore".

Tale arbitrato, in quanto obbligatorio, è costituzionalmente

illegittimo per contrasto con gli artt. 24 e 102 della Costituzione,

secondo il costante insegnamento di questa Corte (v., tra le altre,

le sentenze nn. 127 del 1977, 488 del 1991, 49 del 1994, 206 del

1994, 232 del 1994, 54 del 1996 e 152 del 1996).

Ne consegue che nell'odierna sede valgono le stesse ragioni più

volte indicate da questa Corte nelle sentenze sopra richiamate; per

cui si impone la declaratoria di illegittimità costituzionale della

norma impugnata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 del r.d.-l.

1 luglio 1926, n. 2290 (Ordinamento dei magazzini generali),

convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola