Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 367/1997 ECLI:IT:COST:1997:367 Generato dall'IA

Ordinanza 367/1997 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 367/1997
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

dicembre 1996 dal tribunale di Locri nel procedimento penale a carico

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 425 cod. proc. pen, art. 34 cod. proc. pen, art. 3 Cost, art. 24 Cost; Ordinanza 367/1997 · Corte costituzionale: dicembre 1996 dal tribunale di Locri nel procedimento penale a carico

Parole chiave

Generato dall'IA
fase di esame preliminare revisione della sentenza penale reiterazione di reati penali riapertura della pratica decreto di rinvio a giudizio principio del ne bis in idem

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 425 cod. proc. pen
rimettente, l'art. 425 cod. proc. pen.
art. 34 cod. proc. pen
disciplinata dall'art. 34 cod. proc. pen.
art. 3 Cost
principio di parità di trattamento (art. 3 Cost.), essendo la
art. 24 Cost
dall'altro con il diritto di difesa dell'imputato (art. 24 Cost.),
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20

dicembre 1996 dal tribunale di Locri nel procedimento penale a carico

di Giuseppe Mazzaferro ed altri, iscritta al n. 68 del registro

ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 20 dicembre 1996 il tribunale

di Locri ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34,

comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non

prevede l'incompatibilità del giudice per le indagini preliminari

che abbia disposto il rinvio a giudizio ad esercitare nuovamente, a

seguito dell'annullamento del precedente decreto di rinvio a

giudizio, tale funzione nei confronti degli stessi imputati e per i

medesimi reati;

che il tribunale di Locri aveva in precedenza dichiarato la

nullità parziale del decreto di rinvio a giudizio, per l'omessa

indicazione, in alcuni capi di imputazione, del tempo e del luogo del

delitto; gli atti erano stati, quindi, restituiti al pubblico

ministero che, integrata l'imputazione, aveva chiesto ed ottenuto dal

giudice per le indagini preliminari, che già in precedenza aveva

adottato il medesimo provvedimento, il rinvio a giudizio degli

imputati;

che il tribunale rimettente ricorda che l'art. 425 cod. proc.

pen., nel testo iniziale, prevedeva che nell'udienza preliminare

fosse emanata sentenza di non luogo a procedere se risultasse

"evidente" la causa che consentiva l'adozione di quella pronuncia.

Successivamente, essendo stato abrogato il requisito della "evidenza"

(art. 1 della legge 8 aprile 1993, n. 105), sarebbe notevolmente

aumentata la funzione di filtro, rispetto al dibattimento, del

giudice dell'udienza preliminare; sicché, ad avviso del giudice

rimettente, l'art. 425 cod. proc. pen. richiederebbe ora, per il

rinvio a giudizio, un accertamento positivo della colpevolezza

dell'imputato;

che il giudice rimettente considera che l'incompatibilità

disciplinata dall'art. 34 cod. proc. pen. riguarda la decisione di

merito che definisce la responsabilità penale dell'imputato, ma

ritiene che l'omessa previsione dell'incompatibilità anche per il

giudice dell'udienza preliminare che debba nuovamente pronunciarsi

sul rinvio a giudizio dopo avere adottato nel medesimo procedimento

un analogo provvedimento, poi annullato, nei confronti degli stessi

imputati e per i medesimi reati, sia in contrasto da un lato con il

principio di parità di trattamento (art. 3 Cost.), essendo la

situazione simile a quelle che determinano l'incompatibilità,

dall'altro con il diritto di difesa dell'imputato (art. 24 Cost.),

compromesso dal precedente giudizio dello stesso giudice;

che dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o

manifestamente infondata, giacché l'incompatibilità presuppone che

il convincimento già espresso dal giudice possa incidere sulla

valutazione nel merito; valutazione estranea all'udienza preliminare,

che costituisce solo un momento processuale interlocutorio, diretto

ad accertare la legittimità della richiesta di rinvio a giudizio;

Considerato che il presupposto interpretativo dal quale muove il

giudice rimettente nel qualificare la funzione dell'udienza

preliminare, pur dopo la modifica apportata all'art. 425 cod. proc.

pen. dall'art. 1 della legge 8 aprile 1993, n. 105, è inesatto. La

giurisprudenza costituzionale ha già altre volte affermato che

nell'udienza preliminare il giudice non è chiamato ad esprimere

valutazioni sul merito dell'accusa, ma solo a verificare, in una

delibazione di carattere processuale, la legittimità della domanda

di giudizio formulata dal pubblico ministero (da ultimo, sentenza n.

311 del 1997 e ordinanza n. 97 del 1997), sicché non risulta

pregiudicata la decisione di merito sull'oggetto del processo, in

ordine alla quale è destinato ad operare il regime delle

incompatibilità;

che non porta a diversa conclusione la modifica legislativa che

ha soppresso la parola "evidente", che qualificava le condizioni

richieste ai fini dell'adozione di una sentenza di non luogo a

procedere nell'udienza preliminare: la modifica stessa non muta le

caratteristiche e la funzione di tale udienza (ordinanza n. 24 del

1996), che rimane destinata a valutare se si possa o meno dare

ingresso alla successiva fase del dibattimento per il giudizio di

merito (sentenze n. 71 del 1996 e n. 51 del 1997);

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale deve

essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal

tribunale di Locri con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola