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Ordinanza 355/1997 ECLI:IT:COST:1997:355 Generato dall'IA

Ordinanza 355/1997 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 355/1997
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale), promosso

Regesto Legislator

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art. 2 della Costituzione, art. 32 della Costituzione; Ordinanza 355/1997 · Corte costituzionale: 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale), promosso

Parole chiave

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violenza carnale su minori gioventù commisurazione della pena minorile condizione giuridica del minorenne contravvenzioni reati sessuali contro fanciulli

Disposizioni normative citate

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art. 2 della Costituzione
codice penale contrasterebbe anzitutto con l'art. 2 della
art. 32 della Costituzione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale), promosso

con ordinanza emessa il 6 giugno 1996 dal pretore di Sondrio, sezione

distaccata di Morbegno, nel procedimento penale a carico di Gatti

Luigi, iscritta al n. 886 del registro ordinanze 1996 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie

speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1997 il giudice

relatore Valerio Onida;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di un

imputato del reato di corruzione di minorenni, previsto dall'abrogato

art. 530 del codice penale, il pretore di Sondrio, sezione distaccata

di Morbegno, con ordinanza emessa il 6 giugno 1996 e pervenuta a

questa Corte il 17 luglio 1996, ha sollevato, su istanza del pubblico

ministero, questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 2, 29, primo comma, 31, secondo comma, e 32 della

Costituzione, dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme

contro la violenza sessuale), nella parte in cui abroga detto art.

530 del codice penale;

che, secondo il remittente, la questione è rilevante in

relazione alla richiesta, avanzata dalla difesa, di pronunciare in

camera di consiglio sentenza di non doversi procedere a termini

dell'art. 469 del codice di procedura penale, data l'espressa

abrogazione, disposta dall'art. 1 della legge n. 66 del 1996,

dell'art. 530 del codice penale, che prevedeva e puniva il reato di

corruzione di minorenni, contestato all'imputato, maggiorenne

all'epoca dei fatti, per aver compiuto atti sessuali con una persona

di età compresa fra quattordici e sedici anni;

che, ad avviso del giudice a quo, poiché non potrebbe essere

riconosciuta all'infrasedicenne la piena disponibilità dei propri

atteggiamenti e delle proprie condotte in campo sessuale, la legge n.

66 del 1996, che pur accorda una maggiore tutela ai minori contro gli

abusi sessuali, anche attraverso la introduzione della nuova

fattispecie delittuosa degli atti sessuali con minorenne, di cui

all'art. 609-quater del codice penale, avrebbe irragionevolmente

aperto un vuoto di tutela del minore di età compresa fra quattordici

e sedici anni, depenalizzando - attraverso l'abrogazione dell'art.

530 e la configurazione della più ristretta fattispecie di cui al

nuovo art. 609-quinquies del codice penale - la consumazione di atti

sessuali nei confronti, o in presenza, di minore di età fra i

quattordici e i sedici anni, purché consenziente e non legato al

soggetto attivo dai rapporti familiari, di affidamento o di

convivenza che valgono, ai sensi del nuovo art. 609-quater numero 2,

del codice penale, a rendere punibile il compimento di atti sessuali

con persona infrasedicenne;

che, secondo il remittente, il quale condivide l'eccezione

sollevata dal pubblico ministero, l'abrogazione dell'art. 530 del

codice penale contrasterebbe anzitutto con l'art. 2 della

Costituzione, che tutela il diritto dell'adolescente di età compresa

fra quattordici e sedici anni di essere lasciato crescere con il

rispetto che gli compete;

che sarebbero altresì violati i diritti della famiglia come

società fondata sul matrimonio, riconosciuti dall'art. 29, primo

comma, della Costituzione: contrasterebbe infatti con la tutela

psicologica ed etica della famiglia l'accollare preventivamente ai

genitori "il rischio della liceità penale del divenire il proprio

figlio o figlia oggetto di appetito o perverso desiderio sessuale di

un individuo anche in età avanzata, in assenza dei presupposti dei

casi limite della costrizione mediante violenza, minaccia o abuso di

autorità, di cui al nuovo art. 609-bis e delle circostanze

aggravanti di cui all'art. 609-ter del codice penale";

che si verificherebbe, sempre ad avviso del giudice a quo un

contrasto con l'art. 31, secondo comma, della Costituzione, che

imponendo la protezione della gioventù si riferisce alle persone,

diverse dai bambini, non ancora adulte, le quali potrebbero essere

pregiudicate da esperienze sessuali abusivamente indotte;

che, infine, sarebbe compromessa l'esigenza che l'adolescente

fruisca "di tutte le possibilità per portare a compimento il suo io

in fieri e maturare secondo le sue proiezioni senza che nessuno lo

disturbi lungo il suo difficile cammino", onde sarebbe violato anche

il principio costituzionale di tutela della salute, di cui all'art.

32 della Costituzione;

Considerato che la questione sollevata investe la norma di

abrogazione espressa dell'art. 530 del codice penale - contenuta

nell'art. 1 della legge n. 66 del 1996 - che avrebbe determinato il

venir meno della tutela penale dell'adolescente di età compresa fra

quattordici e sedici anni: e dunque tende ad una pronuncia che

ripristini la fattispecie incriminatrice abrogata;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, è

inammissibile, in quanto contrasta con il principio di stretta

legalità in materia di reati e di pene, sancito dall'art. 25,

secondo comma, della Costituzione, una questione di legittimità

costituzionale il cui accoglimento si concreti nella creazione,

ovvero nel ripristino, di fattispecie incriminatrici diverse o

ulteriori rispetto a quelle configurate dal legislatore (sentenze nn.

42 del 1977 e 108 del 1981; ordinanza n. 288 del 1996);

che, nella specie, non sono stati prospettati profili o ragioni

tali da indurre la Corte a discostarsi da tale orientamento;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1996,

n. 66 (Norme contro la violenza sessuale), nella parte in cui dispone

l'abrogazione dell'art. 530 del codice penale, sollevata, in

riferimento agli artt. 2, 29, primo comma, 31, secondo comma, e 32

della Costituzione, dal pretore di Sondrio, sezione distaccata di

Morbegno, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il Redattore: Onida

Cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 novembre 1997

Il direttore della cancelleria: Di Paola