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Sentenza 349/1997 ECLI:IT:COST:1997:349 Generato dall'IA

Sentenza 349/1997 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 349/1997
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 93, comma 7, del

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Sentenza 349/1997 · Corte costituzionale: 93, comma 7, del

Parole chiave

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certificato di circolazione lettera di vettura documento di viaggio contravvenzione alla circolazione libera pratica abuso della licenza e delle targhe

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 93, comma 7, del

d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promossi

con ordinanze emesse:

1) il 26 marzo 1996 dal pretore di Aosta sul ricorso proposto da

Gerard Michel Andrè ed altra contro il presidente della Giunta

regionale della regione autonoma Valle d'Aosta, iscritta al n. 1108

del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1996;

2) il 26 marzo 1996 dal pretore di Aosta sul ricorso proposto da

Darlet Martine contro il presidente della Giunta regionale della

regione autonoma Valle d'Aosta, iscritta al n. 1109 del registro

ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1997 il giudice

relatore Francesco Guizzi.

1. - Il pretore di Aosta, in giudizi di opposizione promossi ai

sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con due

ordinanze di analogo contenuto ha sollevato, in riferimento all'art.

3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 93, comma 7, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo

codice della strada).

Premette il giudice a quo che l'infrazione contestata riguarda un

veicolo sprovvisto di carta di circolazione, munito di una

provvisoria di tipo "WW", non regolare per la stessa legge francese,

perché proveniente dall'acquirente. L'accertamento della violazione

descritta comporta la confisca del veicolo (art. 93, comma 7, codice

della strada), ma il pretore ritiene che l'automatica applicazione di

tale sanzione violi il principio di ragionevolezza, perché non

consente di discriminare situazioni differenti; vi sarebbe altresì

lesione del canone di ragionevolezza sotto il profilo dell'eccessiva

gravità della sanzione.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, nel senso

dell'inammissibilità - perché l'ordinanza non motiverebbe

congruamente sul parametro invocato - e, comunque, della non

fondatezza: il legislatore non ha infatti oltrepassato l'ambito di

discrezionalità che gli compete, e la confisca amministrativa non è

assimilabile a quella penale, dal momento che il ricavato dalla

vendita del veicolo sequestrato è devoluto all'avente diritto,

previa detrazione delle somme corrispondenti alla sanzione pecuniaria

e alle spese di trasporto e di custodia. In ogni caso, la norma

denunciata - conclude l'Avvocatura - trae origine dalla necessità di

impedire la circolazione di veicoli che non siano in regola con le

norme di sicurezza, in particolare quelle sull'omologazione e i

collaudi.

Il pretore di Aosta, con due ordinanze di analogo contenuto che

vanno riunite e decise con unica sentenza, ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 93, comma 7, del d. lgs. 30 aprile 1992, n.

285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui dispone che

all'accertamento della violazione consegua l'applicazione automatica

della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo.

La questione non è fondata.

Non è pertinente il richiamo alle pronunce di questa Corte sulla

ragionevolezza e proporzionalità della confisca obbligatoria, che

riguardano veicoli privi, sì, della carta di circolazione, ma

immatricolati, e dunque in possesso di tutti i requisiti previsti

dalla normativa vigente (sentenza n. 371 del 1994) o comunque dotati

di carta di circolazione prorogabile (sentenza n. 110 del 1996). Nel

caso in esame i veicoli confiscati erano provvisti soltanto di una

carta provvisoria proveniente dall'acquirente, non regolare per la

stessa legge francese, secondo quanto risulta dalle ordinanze di

rimessione, sì che non vale la ratio decidendi delle sentenze

menzionate.

Né può trovare accoglimento la richiesta del giudice rimettente

di apprezzare le diverse situazioni, distinguendo l'ipotesi della

circolazione di un veicolo oggettivamente pericoloso, o di cui sia

palese la provenienza delittuosa, rispetto a quella di altri per i

quali sia possibile ottenere l'autorizzazione alla circolazione: per

superare il lamentato "automatismo" sanzionatorio, bisognerebbe

rimodellare il sistema della confisca, stabilendo alcuni canoni

essenziali per evitare che l'applicazione giudiziale della sanzione

amministrativa produca disparità di trattamento. Ma è del tutto

evidente che siffatta pronuncia additiva finirebbe per invadere

l'ambito riservato alla discrezionalità legislativa.

Il giudice a quo accenna, infine, all'eccessiva gravità della

sanzione accessoria rispetto alla violazione riscontrata: se tale

controllo di ragionevolezza e proporzionalità è, in via generale,

ammissibile (v. la citata sentenza n. 371 del 1994), è pur vero che

il rimettente non offre, in concreto, elementi a supporto del

ventilato profilo di illegittimità costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 93, comma 7, del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore

di Aosta, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola