Ordinanza 343/1997 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAe procuratore), convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 24 della Costituzione, art. 3 della Costituzione, art. 16 della Costituzione; Ordinanza 343/1997 · Corte costituzionale: e procuratore), convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 del r.d.-l.
27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato
e procuratore), convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio
1934, n. 36, promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1996 dal
pretore di Enna, nel procedimento penale a carico di De Pasquale
Giuseppe ed altro, iscritta al n. 975 del registro ordinanze 1996 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima
serie speciale, dell'anno 1996;
Udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 1997 il giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale, il pretore di
Enna, dopo aver invitato l'imputato, che aveva nominato quale
difensore di fiducia un procuratore legale esercente la professione
presso altro distretto, ad indicare un nuovo difensore, ai sensi
dell'art. 5 del r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle
professioni di avvocato e procuratore), convertito, con
modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, che consente ai
procuratori legali di esercitare la professione esclusivamente
davanti agli uffici giudiziari del distretto in cui è compreso
l'ordine circondariale presso il quale sono iscritti, a seguito della
reiterazione da parte dell'imputato della precedente nomina, ha
sollevato, con ordinanza del 5 giugno 1996 (r.o. n. 975 del 1996),
questione di legittimità costituzionale della citata norma;
che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione impugnata
violerebbe anzitutto l'art. 24 della Costituzione per lesione del
diritto di difesa dell'imputato, cui sarebbe impedito di scegliere il
legale di propria fiducia;
che essa, inoltre, opererebbe, in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, una irragionevole discriminazione sia tra gli stessi
procuratori legali, avendo l'iscritto in un distretto più ampio
maggiori opportunità di esercizio della professione, sia tra
procuratori legali ed avvocati, potendo solo questi ultimi esercitare
la professione sull'intero territorio nazionale;
che, infine, sarebbe vulnerato l'art. 16 della Costituzione, in
quanto si limiterebbe la libera circolazione delle persone, di cui
sarebbe corollario indefettibile la esplicazione di attività
lavorativa in tutto il territorio nazionale;
Considerato che, successivamente alla proposizione della questione
di legittimità costituzionale (che, peraltro, in riferimento a
parametri costituzionali parzialmente differenti, era già stata
dichiarata non fondata con la sentenza n. 61 del 1996), è entrata in
vigore la legge 24 febbraio 1997, n. 27 (Soppressione dell'albo dei
procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione
forense), che, nell'unificare le due categorie degli avvocati e dei
procuratori legali, ha abrogato, all'art. 6, comma 1, una serie di
disposizioni, tra le quali quella impugnata;
che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al
giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza della
questione, alla stregua della citata sopravvenuta normativa.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al pretore di Enna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola