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Ordinanza 340/1997 ECLI:IT:COST:1997:340 Generato dall'IA

Ordinanza 340/1997 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 340/1997
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza 340/1997 · Corte costituzionale: ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Parole chiave

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dubbi sull'imparzialità parzialità del giudice impunità principio della libertà di prova uguaglianza nell'illegalità valutazione di congruità

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
chiave essenzialmente negativa ai sensi dell'art. 129 cod.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'11

novembre 1996 dal tribunale di Verona, iscritta al n. 3 del registro

ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte;

Ritenuto che il tribunale di Verona con ordinanza in data 11

novembre 1996 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma,

e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale,

nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice,

pronunciatosi con sentenza sulla richiesta di applicazione della pena

ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di alcuni

imputati, a celebrare il dibattimento nei confronti di altri

concorrenti nei medesimi reati;

che, ad avviso del giudice a quo, nell'applicare ai coimputati la

pena su richiesta egli avrebbe compiuto una valutazione "non solo

formale, ma di contenuto circa l'idoneità delle risultanze delle

indagini preliminari a fondare un giudizio di responsabilità" in

ordine ai medesimi fatti, contestati agli imputati non patteggianti

(corruzione, turbata libertà degli incanti, ecc.), il cui diritto di

difesa risulterebbe compromesso, con conseguente vulnerazione del

principio del giusto processo;

che, secondo il remittente, la sentenza n. 371 del 1996 di questa

Corte non potrebbe trovare applicazione nel caso sottoposto al suo

esame, poiché il decisum di quella pronuncia non parrebbe

"ricomprendere l'ipotesi in cui la posizione del terzo sia stata

incidentalmente valutata allo stato degli atti e con giudizio in

chiave essenzialmente negativa ai sensi dell'art. 129 cod. proc.

pen.";

Considerato che, secondo l'ordinanza di rimessione, la logica

sottesa alla sentenza n. 371 del 1996 comporterebbe che il giudice

che si sia pronunciato in un precedente giudizio sulla

responsabilità di alcuni concorrenti sia per ciò solo colpito da

incompatibilità in relazione al processo che venga successivamente

celebrato nei confronti di altro o di altri concorrenti;

che invece quella sentenza mantiene espressamente ferma la

precedente acquisizione giurisprudenziale, che risale alle sentenze

n. 186 del 1992 e n. 439 del 1993: nelle ipotesi di concorso di

persone nel reato, la autonomia delle posizioni di ciascun

concorrente consente, pur nella naturalistica unitarietà della

fattispecie, una segmen-tazione di processi e la scomposizione del

fatto in una pluralità di condotte autonomamente valutabili in

processi distinti, senza che la decisione dell'uno debba influenzare

quella dell'altro;

che con la sentenza n. 371 del 1996 si è però affermato che il

principio costituzionale del giusto processo, anche indipendentemente

dalle ipotesi di concorso di persone nel reato, impedisce che uno

stesso giudice valuti più volte, in sentenza, in successivi processi

la responsabilità penale di una persona in relazione al medesimo

reato;

che pertanto l'incompatibilità del giudice non può essere

estesa a tutte le ipotesi in cui si proceda separatamente nei

confronti di diversi soggetti, concorrenti o meno nel reato, ma deve

essere ragionevolmente circoscritta ai casi in cui, con la sentenza

che definisce il processo a carico di un imputato, vengano compiute,

sia pure incidentalmente, valutazioni in ordine alla responsabilità

penale di una persona formalmente estranea al processo;

che di conseguenza solo attraverso la puntuale analisi

dell'effettivo contenuto della sentenza che si assuma pregiudicante

può essere accertato l'eventuale compimento di una valutazione in

ordine alla responsabilità del terzo, suscettibile di determinare

l'incompatibilità del giudice al successivo giudizio;

che nel caso di specie non risulta che il tribunale di Verona

nelle sentenze di applicazione della pena rese nei confronti di

alcuni dei concorrenti abbia espresso una valutazione, neppure

superficiale o sommaria, circa la responsabilità degli ulteriori

concorrenti estranei al processo, la posizione dei quali è quindi

rimasta non pregiudicata;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo

comma, della Costituzione, dal tribunale di Verona con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola