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Ordinanza 339/1997 ECLI:IT:COST:1997:339 Generato dall'IA

Ordinanza 339/1997 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 339/1997
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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e 36 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

Regesto Legislator

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Ordinanza 339/1997 · Corte costituzionale: e 36 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

Parole chiave

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revisione della sentenza penale riesame di una decisione precedente controllo della commisurazione della pena impugnabilità di decisioni incidentali motivi di cassazione imparzialità del giudice
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2,

e 36 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

15 ottobre 1996 dalla Corte d'assise d'appello di Catania, iscritta

al n. 1376 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno

1997;

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte;

Ritenuto che la Corte d'assise d'appello di Catania ha sollevato,

con ordinanza in data 15 ottobre 1996, in riferimento agli artt. 3,

25, primo comma, 27, secondo comma, e 101, secondo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.

34, comma 2, e 36 del codice di procedura penale (e speculari artt.

61 e 63 cod. proc. pen. abrogato), nella parte in cui non prevedono

che non possa partecipare - quale giudice di rinvio a seguito di

annullamento di sentenza di appello ad opera della Corte di

cassazione - al giudizio nei confronti di un imputato in concorso di

reato, il giudice, che, anteriormente abbia giudicato per lo stesso

reato altro coimputato;

che dall'ordinanza di rimessione emerge che la Corte d'assise

d'appello aveva in precedenza condannato all'ergastolo per il delitto

di omicidio volontario un coimputato della persona attualmente

sottoposta al suo giudizio per lo stesso fatto a seguito di

annullamento ad opera della Corte di cassazione della sentenza di

appello pronunciata da altra Corte d'assise;

che, ad avviso del remittente, egli avrebbe, nel caso in esame,

già compiuto, nella precedente sentenza pronunciata nei confronti

del coimputato, valutazioni di merito in ordine alla sussistenza del

fatto-reato contestato all'imputato, sicché il condizionamento

derivante dalla precedente valutazione pregiudicherebbe la nuova

attività di giudizio;

che, secondo il giudice a quo, la mancata previsione di questa

causa di incompatibilità violerebbe il principio del giusto

processo;

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione,

questa Corte con sentenza n. 371 del 1996 ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di

procedura penale "nella parte in cui non prevede che non possa

partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che

abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza

nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello

stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già

stata comunque valutata";

che l'intervenuta innovazione rende necessario disporre la

restituzione degli atti al giudice remittente per un nuovo esame

della questione nel quadro complessivo della giurisprudenza della

Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte d'assise d'appello di

Catania.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola