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Ordinanza 335/1997 ECLI:IT:COST:1997:335 Generato dall'IA

Ordinanza 335/1997 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 335/1997
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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1996 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 76 e 77 della

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza 335/1997 · Corte costituzionale: 3, 24, 25, 76 e 77 della

Parole chiave

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validità della tassazione fiscale fatture impagate dubbi sull'imparzialità valutazione di congruità assenza di caso di rigore identità dei crediti

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
sulla richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444
art. 129 cod. proc. pen
richiesta egli ha valutato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17

luglio 1996 dal tribunale di Lagonegro, iscritta al n. 1137 del

registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte;

Ritenuto che il tribunale di Lagonegro con ordinanza del 17 luglio

1996 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 76 e 77 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34,

comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non

prevede l'incompatibilità del giudice, pronunciatosi con sentenza

sulla richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444

cod. proc. pen. nei confronti di un imputato, a celebrare il

dibattimento nei confronti di altro imputato di reato strettamente

connesso;

che, in particolare, il giudice remittente riferisce di aver

applicato la pena su richiesta a persona alla quale era stata

contestata "l'emissione di fattura per operazione inesistente" e che

si trova ora a celebrare il dibattimento nei confronti della persona

a cui è stata contestata l'annotazione della medesima fattura;

che, ad avviso del giudice a quo, nell'applicare la pena su

richiesta egli ha valutato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

insussistenti le condizioni per il proscioglimento nel merito del

patteggiante ed avrebbe in tal modo espresso un giudizio

contenutistico e di valore sul medesimo fatto che, sotto un profilo

diverso, viene contestato all'altro imputato non patteggiante, il cui

diritto di difesa risulterebbe nella specie "compromesso e menomato";

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione,

questa Corte con sentenza n. 371 del 1996 ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di

procedura penale "nella parte in cui non prevede che non possa

partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che

abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza

nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello

stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già

stata comunque valutata";

che l'intervenuta innovazione rende necessario disporre la

restituzione degli atti al giudice remitttente per un nuovo esame

della questione nel quadro complessivo della giurisprudenza della

Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Lagonegro.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola