Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 333/1997 ECLI:IT:COST:1997:333 Generato dall'IA

Ordinanza 333/1997 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 333/1997
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34,

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza 333/1997 · Corte costituzionale: 34,

Parole chiave

Generato dall'IA
dubbi sull'imparzialità mancata prova di parzialità patrocinatore di controparte pregiudizio dimostrabile parzialità dell'esperto apprezzamento anticipato delle prove

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'attenuante prevista
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 6

giugno 1996 dal tribunale di Macerata, iscritta al n. 892 del

registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte;

Ritenuto che il tribunale di Macerata con ordinanza del 6 giugno

1996 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 76 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34,

comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non

prevede che non possa partecipare al giudizio dei residui imputati

"non patteggianti" il giudice che abbia riconosciuto, nella sentenza

resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'attenuante prevista

dall'art. 73, comma 7, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ad altro

imputato, la cui collaborazione dichiarativa sia stata compiuta a

carico degli imputati del celebrando dibattimento;

che lo stesso giudice a quo dichiara di aver espresso una

valutazione nel merito della stessa materia processuale e che la

cognizione già da lui compiuta con la concessione della attenuante

ha riguardato il medesimo oggetto sia pure a fini diversi;

che su tale premessa, ad avviso del remittente, sarebbe violato,

dall'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. che non contemplerebbe al

riguardo una causa di incompatibilità, il principio del giusto

processo;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri

chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che, successivamente alla ordinanza di rimessione,

questa Corte, con sentenza n. 371 del 1996, ha dichiarato la

illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di

procedura penale "nella parte in cui non prevede che non possa

partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che

abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza

nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello

stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già

stata comunque valutata";

che l'intervenuta innovazione rende necessario disporre la

restituzione degli atti al giudice remittente per un nuovo esame

della questione nel quadro complessivo della giurisprudenza della

Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Macerata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola