Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 323/1997 ECLI:IT:COST:1997:323 Generato dall'IA

Ordinanza 323/1997 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 323/1997
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

del d.-l. 7 gennaio 1995, n. 3 (Disposizioni in materia di riutilizzo

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 77 della Costituzione; Ordinanza 323/1997 · Corte costituzionale: del d.-l. 7 gennaio 1995, n. 3 (Disposizioni in materia di riutilizzo

Parole chiave

Generato dall'IA
gestione dei rifiuti inquinamento locale reati di corruzione tassa sui rifiuti inosservanza delle norme sulla competenza inquinamento da metalli

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 77 della Costituzione
in legge nei termini previsti dall'art. 77 della Costituzione ed i
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e seguenti

del d.-l. 7 gennaio 1995, n. 3 (Disposizioni in materia di riutilizzo

dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un

processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in

materia di smaltimento dei rifiuti), promosso con ordinanza emessa il

14 febbraio 1995 dal pretore di Ferrara nel procedimento penale a

carico di Urbano Andreotti ed altri, iscritta al n. 1357 del registro

ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 1 ottobre 1997 il giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale per violazione

delle norme sullo smaltimento dei rifiuti (d.P.R. 10 settembre 1982,

n. 915), il pretore di Ferrara, con ordinanza emessa il 14 febbraio

1995, ma pervenuta alla Corte il 17 dicembre 1996, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e seguenti del

d.-l. 7 gennaio 1995, n. 3 (Disposizioni in materia di riutilizzo

dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un

processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in

materia di smaltimento dei rifiuti);

che il decreto-legge denunciato - che segue a una serie di

decreti-legge reiterati con contenuto parzialmente diverso - ad

avviso del giudice rimettente contrasterebbe con gli artt. 25 e 77

della Costituzione, perché la reiterazione per circa un anno di

diversi decreti-legge nella stessa materia denoterebbe la mancanza

dei requisiti costituzionali di necessità ed urgenza e sottrarrebbe

al Parlamento la esclusiva competenza a disciplinare la materia

penale, con carattere di stabilità e durevolezza, ed a regolare con

legge i rapporti sorti in base a decreti-legge non convertiti, la cui

sostanziale protrazione attraverso la reiterazione potrebbe, invece,

determinare effetti definitivi, quale il giudicato;

Considerato che il decreto-legge denunciato non è stato convertito

in legge nei termini previsti dall'art. 77 della Costituzione ed i

suoi effetti sono stati poi sanati con la legge 11 novembre 1996, n.

575;

che, successivamente alla proposizione della questione di

legittimità costituzionale, la materia della gestione dei rifiuti è

stata disciplinata dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,

emanato per dare attuazione, tra l'altro, alle direttive della

Comunità economica europea 91/156 e 91/689;

che la disciplina della materia risulta per più aspetti mutata

rispetto a quella considerata nell'ordinanza di rinvio, essendo stato

in particolare previsto un nuovo sistema di illeciti e di sanzioni

(artt. 50 ss.) ed essendo stato abrogato il d.P.R. 10 settembre 1982,

n. 915 (art. 56);

che, indipendentemente da ogni valutazione in ordine ai profili

attinenti alla decretazione d'urgenza, è opportuno che gli atti

siano restituiti al giudice rimettente perché possa valutare se,

essendo mutato, a seguito del decreto legislativo n. 22 del 1997, il

quadro normativo complessivo, la questione sollevata sia tuttora

rilevante nel giudizio principale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Ferrara.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 ottobre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 ottobre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola