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Ordinanza 316/1997 ECLI:IT:COST:1997:316 Generato dall'IA

Ordinanza 316/1997 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 316/1997
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del

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Ordinanza 316/1997 · Corte costituzionale: 34, comma 2, del

Parole chiave

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parzialità del giudice dubbi sull'imparzialità controllo della commisurazione della pena riesame della carcerazione preventiva parzialità dell'esperto decisione incidentale impugnabile
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del

codice di procedura penale, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 14

maggio 1996 dal tribunale di Monza nei procedimenti penali a carico

di Salvi Giuliano ed altri, iscritte ai nn. 140 e 141 del registro

ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che con ordinanza del 14 maggio 1996, pervenuta a questa

Corte il 10 marzo 1997 (r.o. 140 del 1997), il tribunale di Monza ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 27 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34,

comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede

l'incompatibilità alla funzione di giudizio dibattimentale nei

riguardi del giudice per le indagini preliminari che abbia in

precedenza provveduto, nel senso del rigetto, su una richiesta, da

parte dell'indagato, di sostituzione di misura cautelare personale;

che, richiamando le sentenze n. 432 del 1995 e n. 131 del 1996 di

questa Corte, il giudice rimettente individua una lesione dei

parametri costituzionali invocati, e del principio del "giusto

processo" che ne deriva, nel potenziale pregiudizio per

l'imparzialità del giudice che, nell'ipotesi dedotta, al pari di

quanto già riconosciuto dalla Corte costituzionale in casi analoghi,

viene a delinearsi in ragione della precedente delibazione sul tema

indiziario;

che questione pressoché identica è stata sollevata dallo stesso

Tribunale, con altra coeva ordinanza (r. o. 141 del 1997), con la

sola variante del riferimento alla specifica ipotesi - rilevante nel

giudizio a quo - di precedente provvedimento di accoglimento della

richiesta di sostituzione della misura cautelare personale con altra

meno afflittiva;

Considerato che le questioni sollevate sono analoghe e riferite ai

medesimi parametri, e che pertanto i relativi giudizi possono essere

riuniti e decisi con unica pronuncia;

che la norma impugnata è già stata sottoposta all'esame di

questa Corte, sotto i profili indicati;

che, in particolare, con la sentenza n. 155 del 1996, successiva

alla proposizione delle presenti questioni, è stata dichiarata

l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc.

pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al

giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che

abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura

cautelare personale ovvero che abbia rigettato una richiesta di

applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare

personale (capo c del dispositivo della citata sentenza, reso in

applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87);

che pertanto, essendo stata la disposizione impugnata già

dichiarata costituzionalmente illegittima nel senso prospettato dal

giudice rimettente, le questioni sollevate devono essere dichiarate

manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del

codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3,

24, 25 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di Monza, con le

ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola