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Ordinanza 282/1997 ECLI:IT:COST:1997:282 Generato dall'IA

Ordinanza 282/1997 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 282/1997
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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legge 24 ottobre 1996, n. 556, il cui art. 10, comma 1, ha modificato

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 282/1997 · Corte costituzionale: legge 24 ottobre 1996, n. 556, il cui art. 10, comma 1, ha modificato

Parole chiave

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attività sottoposta a contribuzione diritto di ricorso delle associazioni lite in materia di contribuzioni pubbliche società senza fini di lucro azienda pubblica cassa di compensazione professionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 della Costituzione
cui all'art. 3 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1,

della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di

finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 14 febbraio 1996

dal tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra il

Cral-Atan e l'Azienda Tranvie e Autofilovie di Napoli (Atan),

iscritta al n. 899 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica - prima serie speciale - n. 39

dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1997 il giudice

relatore Massimo Vari;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile promosso dal

Cral-Atan nei confronti dell'Azienda Tranvie e Autofilovie di Napoli

(Atan), per il pagamento di somme dovute a titolo di contributi

aziendali, il Tribunale di Napoli, con ordinanza 14 febbraio 1996

(r.o. n. 899 del 1996), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97, primo comma, della

Costituzione, dell'art. 9, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n.

537 (Interventi correttivi di finanza pubblica);

che, ad avviso del giudice rimettente, la disposizione impugnata,

nella parte in cui non ricomprende gli enti pubblici economici nel

generale divieto imposto alle amministrazioni pubbliche di erogare

contributi ad associazioni ed organizzazioni di pubblici dipendenti,

si pone in contrasto con "il generale principio di economicità ed

efficienza dell'azione amministrativa, espresso dall'art. 97, comma

1, della Costituzione", nonché con il principio di uguaglianza, di

cui all'art. 3 della Costituzione;

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è

intervenuto il d.-l. 8 agosto 1996, n. 437 (Disposizioni urgenti in

materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità

dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di

fondi previdenziali e di contenzioso tributario), convertito nella

legge 24 ottobre 1996, n. 556, il cui art. 10, comma 1, ha modificato

la norma censurata prevedendo che il divieto per le amministrazioni

pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n.

29, di attribuire risorse finanziarie o di impiegare pubblici

dipendenti in favore di associazioni ed organizzazioni di dipendenti

pubblici non si applica per le associazioni ed organizzazioni "aventi

natura previdenziale o assistenziale", nonché per "gli enti con

finalità assistenziali a favore del personale delle Forze armate,

delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

che, inoltre, l'art. 10, comma 2, del citato decreto-legge ha

stabilito che le disposizioni del comma precedente "si applicano a

decorrere dal 1 gennaio 1994";

che, in relazione alla menzionata modifica legislativa, gli atti

vanno restituiti al giudice a quo, al quale spetta valutare

l'eventuale incidenza dello jus superveniens sul giudizio innanzi a

lui pendente, segnatamente sotto il profilo della perdurante

rilevanza o meno della sollevata questione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Napoli, sezione

XI civile.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola