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Ordinanza 250/1997 ECLI:IT:COST:1997:250 Generato dall'IA

Ordinanza 250/1997 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 250/1997
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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di "tecnico laureato", hanno convenuto in separati giudizi innanzi al

Regesto Legislator

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art. 36 della Costituzione, art. 3 della Costituzione; Ordinanza 250/1997 · Corte costituzionale: ad un compenso differenziale per le mansioni superiori eventualmente svolte, in quanto comunque riferibile al solo caso dei "tecnici-laureati" in possesso dei più volte indicati requisiti; che, dunque, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto i giudizi concernono fattispecie non disciplinate dalla norma censurata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

Parole chiave

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posizioni amministrative del funzionario personale di ricerca ricerca universitaria riconoscimento dei titoli professionali quadri scientifico o tecnico promozione della ricerca

Disposizioni normative citate

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art. 36 della Costituzione
in contrasto con l'art. 36 della Costituzione, in quanto vieta il
art. 3 della Costituzione
eguaglianza posto dall'art. 3 della Costituzione, perché discrimina
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge

19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici

universitari), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 9 novembre 1995

e il 7 febbraio 1996 dal tribunale amministrativo regionale per la

Campania, sui ricorsi proposti da Maria Rosaria Liguori contro

Università degli studi di Napoli ed altro e da Silvana Cariota

Ferrara contro Università degli studi di Napoli ed altro, iscritte

ai nn. 846 e 847 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 - prima serie speciale -

dell'anno 1996;

Visti gli atti di costituzione di Maria Rosaria Liguori e di

Silvana Cariota Ferrara, nonché l'atto di intervento del Presidente

del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1997 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti;

Ritenuto che Maria Rosaria Liguori e Silvana Cariota Ferrara,

dipendenti dell'Università degli studi di Napoli, con la qualifica

di "tecnico laureato", hanno convenuto in separati giudizi innanzi al

tribunale amministrativo regionale per la Campania l'Università di

appartenenza ed il Ministero dell'università e della ricerca

scientifica, onde ottenere l'annullamento dei provvedimenti rettorili

di diniego del riconoscimento del diritto al trattamento giuridico ed

economico dei ricercatori universitari confermati, ex art. 16 della

legge 19 novembre 1990, n. 341, in quanto in possesso dei requisiti

previsti dall'art. 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;

che, in entrambi i giudizi, il tribunale amministrativo

regionale, con sentenze non definitive del 16 maggio 1996, ha

rigettato le domande di attribuzione dello status di ricercatore

universitario confermato e, interpretatele come dirette ad ottenere

anche la condanna dell'amministrazione a pagare le differenze

retributive per l'espletamento di fatto di mansioni superiori, con

due distinte ordinanze del 16 maggio 1996, di analogo tenore, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della

legge n. 341 del 1990, nella parte in cui inibisce "di remunerare

prestazioni lavorative rese dai tecnici laureati anche in assenza dei

requisiti previsti dall'art. 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382,

proprie dei ricercatori confermati", in riferimento agli artt. 3 e 36

della Costituzione;

che, ad avviso dei giudici rimettenti, la norma in esame si pone

in contrasto con l'art. 36 della Costituzione, in quanto vieta il

pagamento della retribuzione corrispondente alle mansioni, anche se

solo di fatto espletate, e, inoltre, viola il principio di

eguaglianza posto dall'art. 3 della Costituzione, perché discrimina

il trattamento previsto per i tecnici-laureati rispetto a quello

stabilito per la generalità dei pubblici dipendenti;

che le ricorrenti nei processi a quibus si sono costituite nel

giudizio innanzi a questa Corte, svolgendo osservazioni a conforto

dei rilievi del tribunale amministrativo regionale;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto nel

giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, ha

concluso per l'inammissibilità per difetto della rilevanza o,

comunque, per l'infondatezza della questione;

Considerato che le due ordinanze hanno ad oggetto la stessa

questione e, pertanto, va disposta la riunione dei giudizi, perché

siano decisi con un'unica ordinanza;

che dalle ordinanze di rimessione risulta manifestamente

insussistente l'indefettibile presupposto di rilevanza del giudizio

incidentale di costituzionalità, in quanto la norma qui in esame non

è applicabile in nessuna delle due fattispecie sottoposte all'esame

del tribunale amministrativo regionale per la Campania;

che, infatti, l'art. 16, comma 1 della legge n. 341 del 1990, in

parte qua, stabilisce che "nelle dizioni "ricercatori" o

"ricercatori confermati" si intendono comprese" anche quelle di

" "tecnici laureati" in possesso dei requisiti previsti dall'art. 50

del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382", ma non disciplina per nulla

l'espletamento di fatto delle mansioni di ricercatore da parte dei

"tecnici laureati" che ne siano privi;

che, però, i provvedimenti sollevano la questione di

costituzionalità in riferimento ai "tecnici laureati" "anche privi

dei requisiti di cui all'art. 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382";

che, peraltro, le ordinanze espressamente puntualizzano che, con

le citate sentenze non definitive del 16 maggio 1996, è stato

escluso che le ricorrenti abbiano i requisiti stabiliti dall'art. 50

del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, ma

ulteriormente precisano che entrambe avrebbero, di fatto, svolto "le

mansioni di ricercatore confermato" pur non essendo in possesso dei

requisiti stessi;

che, pertanto, per la decisione dei giudizi a quibus, la norma

non può venire in considerazione, neppure se interpretata, come

intendono i giudici rimettenti, quale disposizione preclusiva del

diritto ad un compenso differenziale per le mansioni superiori

eventualmente svolte, in quanto comunque riferibile al solo caso dei

"tecnici-laureati" in possesso dei più volte indicati requisiti;

che, dunque, la questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto i giudizi

concernono fattispecie non disciplinate dalla norma censurata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 19

novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici

universitari) sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 della

Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Campania,

con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria il 18 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola