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Sentenza 240/1997 ECLI:IT:COST:1997:240 Generato dall'IA

Sentenza 240/1997 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 240/1997
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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militari di truppa dell'Arma dei carabinieri), promosso con ordinanza

Regesto Legislator

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Sentenza 240/1997 · Corte costituzionale: militari di truppa dell'Arma dei carabinieri), promosso con ordinanza

Parole chiave

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procedura disciplinare militare congedo per servizio militare tassa d'esenzione dall'obbligo militare attentato contro la sicurezza militare reati contro i doveri di servizio disobbedienza militare
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 12, secondo comma, lett. c), e 17 della legge 18 ottobre

1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei

militari di truppa dell'Arma dei carabinieri), promosso con ordinanza

emessa il 15 aprile 1996 dal T.A.R. per il Lazio sul ricorso proposto

da Gennari Filippo Attilio contro il Ministero della difesa, iscritta

al n. 1016 del registro ordinanze 1996, e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 41 - prima serie speciale, dell'anno

1996;

Visto l'atto di costituzione di Gennari Filippo Attilio;

Udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 1997 il giudice relatore

Francesco Guizzi;

Udito l'avv. Francesco Ciccotti per Gennari Filippo Attilio.

1. - Il tribunale amministrativo regionale per il Lazio, investito

del ricorso proposto da Filippo Attilio Gennari contro il Ministero

della difesa, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato

disposto dell'art. 12, secondo comma, lett. c), e dell'art. 17 della

legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice

brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri), nella

parte in cui prevede la dispensa dal servizio permanente del

sottufficiale dei carabinieri per scarso rendimento senza consentire

la partecipazione dell'interessato al procedimento disciplinare.

Il Collegio rimettente richiama la sentenza di questa Corte n. 126

del 1995, sostenendo che le disposizioni denunciate sono analoghe

all'art. 33 della legge 31 luglio 1954, n. 599, dichiarato

costituzionalmente illegittimo con la sentenza citata. Rileva,

altresì, che il procedimento in esame si è concluso in data

anteriore alla promulgazione della legge n. 241 del 1990, sì che il

giudice non potrebbe risolvere la controversia utilizzando i criteri

posti da detta legge, in particolare quelli che la giurisprudenza ha

desunto dall'art. 7, sull'avviso di procedimento.

Anche la norma ora sottoposta al vaglio di legittimità

costituzionale - conclude il tribunale - è carente di garanzie

procedimentali a presidio della difesa, come l'art. 33 della legge n.

599 del 1954, dichiarato illegittimo con la citata sentenza n. 126

del 1995.

2. - Si è costituita innanzi a questa Corte la parte privata, con

argomenti a supporto di quelli contenuti nell'ordinanza di

rimessione, successivamente ribaditi in una memoria depositata

nell'imminenza dell'udienza, ove si richiama anche la sentenza n. 363

del 1996.

1. - Il tribunale amministrativo regionale per il Lazio dubita

della legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art.

12, secondo comma, lett. c), e dell'art. 17 della legge 18 ottobre

1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei

militari di truppa dell'Arma dei carabinieri), nella parte in cui

prevede la dispensa dal servizio permanente del sottufficiale dei

carabinieri per scarso rendimento senza consentire la partecipazione

dell'interessato al procedimento disciplinare. Tale norma recherebbe

lesione ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza e a quello di

buon andamento dell'amministrazione (artt. 3 e 97 della

Costituzione), e sarebbe illegittima al pari dell'art. 33 della legge

n. 599 del 1954 (sentenza n. 126 del 1995).

2. - La questione è fondata.

Questa Corte non può non ribadire l'illegittimità dei meccanismi

di destituzione o di dispensa dal servizio che abbiano carattere

automatico e, comunque, siano strutturati in modo tale da non

consentire la partecipazione dell'interessato al procedimento

disciplinare, risultando violato il fondamentale canone di

razionalità normativa (sentenza n. 971 del 1988 e, poi, fra le

varie, sentenze nn. 363 del 1996, 126 del 1995, 134 del 1992, 415 e

104 del 1991).

Nella specie, la mancata previsione della partecipazione

dell'interessato vulnera le garanzie procedurali, poste a presidio

della difesa, e lede così il buon andamento dell'amministrazione

militare sotto il profilo della migliore utilizzazione delle risorse

professionali (sentenza n. 126 del 1995).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto

dell'art. 12, secondo comma, lett. c) e dell'art. 17 della legge 18

ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice

brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri), nella

parte in cui prevede la dispensa dal servizio permanente del

sottufficiale dei carabinieri per scarso rendimento senza la

partecipazione dell'interessato al procedimento disciplinare.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola