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Ordinanza 233/1997 ECLI:IT:COST:1997:233 Generato dall'IA

Ordinanza 233/1997 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 233/1997
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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- il collegio rimettente ritiene che le denunciate norme contrastino:

Regesto Legislator

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art. 76 della Costituzione, art. 53 della Costituzione, art. 38 della Costituzione, art. 3 della Costituzione; Ordinanza 233/1997 · Corte costituzionale: - il collegio rimettente ritiene che le denunciate norme contrastino:

Parole chiave

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calcolo dell'indennità indennità di disoccupazione dell'assicurato esenzione dal pagamento dei contributi pensione alimentare d'indigenza compensazione della rendita rimborso dell'imposta preventiva

Disposizioni normative citate

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art. 76 della Costituzione
a) con l'art. 76 della Costituzione, per la lesione dei criteri
art. 53 della Costituzione
lavoro; b) con l'art. 53 della Costituzione, attesa l'estensione
art. 38 della Costituzione
previdenziali; c) con l'art. 38 della Costituzione, destinandosi
art. 3 della Costituzione
alla norma costituzionale"; d) con l'art. 3 della Costituzione, per
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, lettera

e), e 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e

disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e

dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle

agevolazioni tributarie), promosso con ordinanza emessa il 28 marzo

1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino sul

ricorso proposto da Tanzillo Italo contro l'Intendenza di finanza di

Torino, iscritta al n. 1301 del registro ordinanze 1996 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie

speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che nel corso di un giudizio - promosso da un contribuente

avverso il silenzio-rifiuto dell'Intendenza di finanza di Torino

sull'istanza di rimborso delle imposte di ricchezza mobile e

complementare pagate in relazione all'indennità di buonuscita ENPAS

- la Commissione tributaria di primo grado di Torino, con ordinanza

emessa il 28 marzo 1984 (pervenuta alla Corte costituzionale solo il

18 novembre 1996), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 12, lettera e), e 46 del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 597, nonché dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 601;

che - affermata la natura previdenziale della predetta indennità

- il collegio rimettente ritiene che le denunciate norme contrastino:

a) con l'art. 76 della Costituzione, per la lesione dei criteri

direttivi stabiliti dall'art. 2, lettera e), della legge delega 9

ottobre 1971, n. 825, essendo evidente la mancanza nella specie di un

nesso diretto tra l'indennità di buonuscita ed il rapporto di

lavoro; b) con l'art. 53 della Costituzione, attesa l'estensione

della tassabilità anche al risparmio accantonato per fini

previdenziali; c) con l'art. 38 della Costituzione, destinandosi

"parte delle indennità previdenziali a fini diversi da quelli di cui

alla norma costituzionale"; d) con l'art. 3 della Costituzione, per

la disparità di trattamento "con i lavoratori alle dipendenze dei

privati, che percepiscono l'indennità di anzianità senza aver

versato contributi; con coloro che hanno contratto un'assicurazione

sulla vita, i quali sono esenti dall'imposta; con i lavoratori che

percepiscono indennità INPS, pure esenti dal tributo";

Considerato che - a prescindere dalla incidenza nella materia in

esame delle modificazioni della disciplina della tassazione delle

indennità di fine rapporto, introdotte con efficacia retroattiva

dalla legge 26 settembre 1985, n. 482 (v., da ultimo, ordinanza n.

386 del 1994) - con riguardo agli artt. 12, lettera e), e 46 del

decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 la questione

sollevata si palesa ictu oculi irrilevante, poiché tali norme

regolano la tassazione di dette indennità ai fini dell'IRPEF, mentre

come evidenziato dalla pur sintetica motivazione dell'ordinanza di

rimessione il giudizio a quo ha ad oggetto la richiesta restituzione

di somme versate a titolo di imposte di ricchezza mobile e

complementare, disciplinate dal d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645;

che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del

decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 è, inoltre,

priva di qualsiasi motivazione;

che, pertanto, le questioni sollevate sono manifestamente

inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 12, lettera e), e 46 del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), nonché dell'art. 34

del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni

tributarie), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38, 53 e 76

della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di

Torino, con l'ordinanza in epigrafe (pervenuta alla Corte

costituzionale il 18 novembre 1996.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Malvica

Depositata in cancelleria il 4 luglio 1997.

Il cancelliere: Malvica