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Sentenza 226/1997 ECLI:IT:COST:1997:226 Generato dall'IA

Sentenza 226/1997 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 226/1997
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dell'attività di agente e rappresentante di commercio), promossi con

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art. 3 della Costituzione; Sentenza 226/1997 · Corte costituzionale: dell'attività di agente e rappresentante di commercio), promossi con

Parole chiave

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stralcio dai ruoli cancellazione dall'albo avvocati licenziamento amministrativo soppressione delle prestazioni impugnazione della cancellazione cessazione definitiva dal servizio

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
ragionevolezza desumibile dall'art. 3 della Costituzione.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma,

numero 1), della legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina

dell'attività di agente e rappresentante di commercio), promossi con

due ordinanze emesse il 2 luglio 1993 e l'11 gennaio 1994 dal T.A.R.

per la Puglia, sezione di Lecce, sui ricorsi proposti da Casto

Rodolfo contro la Camera di commercio per l'industria, l'artigianato

e l'agricoltura di Taranto, e da Blandamura Roberto contro la

Commissione provinciale per la tenuta del ruolo degli agenti e

rappresentanti di commercio e la stessa Camera di commercio di

Taranto, iscritte ai nn. 468 e 1284 del registro ordinanze 1996 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 22 e 48,

prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 7 maggio 1997 il giudice

relatore Francesco Guizzi.

1. - Il tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione

II di Lecce, investito dei ricorsi proposti da Rodolfo Casto e

Roberto Blandamura, con due ordinanze di analogo contenuto, emesse il

2 luglio 1993 e l'11 gennaio 1994 (pervenute a questa Corte

rispettivamente il 29 aprile e il 4 novembre 1996), ha sollevato, in

riferimento agli articoli 3, 4, 24, 35 e 97 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma,

numero 1), della legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina

dell'attività di agente e rappresentante di commercio), nella parte

in cui prevede l'automatica cancellazione dal ruolo degli agenti e

rappresentanti di commercio, senza previo procedimento disciplinare,

qualora sia pronunciata condanna per uno dei reati previsti dall'art.

5, primo comma, lettera c), della stessa legge.

Il Collegio ricorda che la giurisprudenza costituzionale ha

censurato l'adozione di sanzioni disciplinari espulsive dei pubblici

dipendenti conseguenti alla condanna penale, senza che si svolga il

procedimento disciplinare (sentenza n. 971 del 1988): principio

affermato anche per le libere professioni (sentenze n. 40 del 1990,

per i notai, e n. 158 del 1990 per i dottori commercialisti). La

Corte ha richiesto sanzioni proporzionate all'addebito al fine di

tutelare il diritto al lavoro (artt. 4 e 35) e alla difesa (art. 24),

il buon andamento dell'amministrazione (art. 97) e il principio di

ragionevolezza desumibile dall'art. 3 della Costituzione. Ora,

l'automatica cancellazione dal ruolo per effetto di condanna penale -

conclude il rimettente - sarebbe provvedimento analogo alla

destituzione di diritto, e dunque illegittimo, anche considerando il

fatto che nell'ordinamento non vi sono più norme analoghe, in virtù

dell'art. 9 della legge n. 19 del 1990 e delle citate sentenze di

questa Corte.

1. - Il tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione

II di Lecce, con due ordinanze di analogo contenuto ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 e 97 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma,

numero 1), della legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina

dell'attività di agente e rappresentante di commercio), nella parte

in cui prevede l'automatica cancellazione dal ruolo degli agenti e

rappresentanti di commercio, senza procedimento disciplinare, qualora

sia pronunciata condanna per uno dei reati previsti dall'art. 5,

primo comma, lettera c) della stessa legge.

2. - Le due ordinanze, stante l'identità dell'oggetto, vanno

riunite in unico giudizio.

La questione non è fondata.

Il giudice a quo richiama la giurisprudenza costituzionale in tema

di misure disciplinari espulsive che, dichiarando illegittima la

destituzione di diritto, ha posto il principio della "gradualità

sanzionatoria", la quale è assicurata dal procedimento disciplinare;

il principio di proporzione richiede l'adeguatezza della sanzione al

caso concreto pure quando si tratti della destituzione o radiazione

di liberi professionisti (sentenze nn. 158 e 40 del 1990). Ma la

cancellazione dal ruolo, qui in esame, non è assimilabile alla

destituzione o a istituti di analoga conformazione.

L'art. 5, citato, individua i requisiti soggettivi per ottenere

l'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, e

l'art. 7 contempla l'ipotesi del venir meno di siffatti requisiti:

l'intervenuta condanna penale - come le altre fattispecie elencate

dall'art. 5 - incide su tale complessiva situazione soggettiva. Il

provvedimento di cancellazione dal ruolo è conseguenziale alla

modificazione di essa: non essendo misura disciplinare, non si pone

infatti l'esigenza - costituzionalmente rilevante - di commisurare la

sanzione all'addebito attraverso il procedimento disciplinare,

prevedendo la partecipazione dell'incolpato affinché possa

esercitare il suo diritto di difesa. Non si può invocare, perciò,

il principio di proporzione (sul quale v. la sentenza n. 220 del

1995) per quei provvedimenti espulsivi che conseguono, di diritto, al

venir meno di un requisito soggettivo (sentenza n. 297 del 1993); né

vale altresì il riferimento alla legge n. 19 del 1990, il cui art.

9, recependo le indicazioni della giurisprudenza costituzionale,

ribadisce che il pubblico dipendente non può essere destituito

automaticamente in seguito a condanna penale. Sì che vanno

dichiarate infondate le censure mosse con riguardo al canone di

razionalità normativa, al diritto di difesa e al principio di buon

andamento dell'amministrazione; e va ritenuto non pertinente, per

l'estraneità della materia, il richiamo agli articoli 4 e 35 della

Costituzione, non potendosi evincere dalla tutela costituzionale del

lavoro alcun vincolo specifico per quanto attiene alla disciplina in

esame.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, numero 1),

della legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attività di

agente e rappresentante di commercio), sollevata, in riferimento agli

articoli 3, 4, 24, 35 e 97 della Costituzione, dal tribunale

amministrativo regionale per la Puglia con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Malvica

Depositata in cancelleria il 4 luglio 1997.

Il cancelliere: Malvica