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Ordinanza 223/1997 ECLI:IT:COST:1997:223 Generato dall'IA

Ordinanza 223/1997 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 223/1997
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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penale, promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1996 dal pretore

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 223/1997 · Corte costituzionale: penale, promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1996 dal pretore

Parole chiave

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aggravamento della pena revisione della sentenza penale infrazione privilegiata sanzione penale pena sproporzionata azione civile

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 344 del codice

penale, promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1996 dal pretore

di Ancona nel procedimento penale a carico di Scanzano Matteo,

iscritta al n. 83 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale,

dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il pretore di Ancona ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 344 del codice penale, sia nella parte in

cui prevede, a seguito della sentenza n. 341 del 1994, lo stesso

minimo edittale fissato per il più grave delitto di oltraggio a un

pubblico ufficiale, sia nella parte in cui stabilisce un trattamento

sanzionatorio più severo rispetto a quello previsto per il reato di

ingiuria;

Considerato, quanto al primo profilo, che questa Corte ha già

avuto modo di osservare che nessun rilievo può annettersi alla

circostanza che i reati previsti dagli artt. 341 e 344 del codice

penale risultino ora equiparati nel limite minimo della pena,

giacché - anche a voler prescindere dalla inammissibilità di

quesiti manipolativi sul punto - l'omologazione del trattamento

sanzionatorio al minimo fissato invia generale dall'art. 23 del

codice penale è proprio di tutte le fattispecie delittuose che,

senza per questo turbare alcun valore di rango costituzionale, non

stabiliscono un minimo edittale autonomo malgrado la diversa gravità

dei reati contrassegnata dalla differente pena massima (v. ordinanza

n. 162 del 1996);

che la diversa obiettività giuridica che caratterizza le

fattispecie rispettivamente delineate dagli artt. 344 e 594 del

codice penale adeguatamente giustifica il permanere nel sistema di un

difforme regime sanzionatorio;

che, pertanto, la questione proposta deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 344 del codice penale, sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Ancona, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.

Il presidente e redattore: Vassalli

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1997.

Il cancelliere: Fruscella