Ordinanza 218/1997 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 3 della Costituzione, art. 24 della Costituzione; Ordinanza 218/1997 · Corte costituzionale: ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 203, ultimo
comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), promosso con ordinanza emessa il 24 aprile 1996 dal
pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Belletti
Guenzi Magda e il comune di Bologna, iscritta al n. 725 del registro
ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1996.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione alla cartella
esattoriale con la quale si intimava il pagamento di una somma a
titolo di sanzione amministrativa per violazione delle norme sul
codice stradale proposto da Belletti Guenzi Magda nei confronti del
comune di Bologna, il pretore di Bologna, con ordinanza emessa il 24
aprile 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.
203, ultimo comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice della strada), nella parte in cui consente
l'applicazione di una sanzione amministrativa nella misura della
metà del massimo edittale, in assenza di un provvedimento
dell'Autorità giudiziaria che valuti la sussistenza del fatto e che
gradui la sanzione in conformità ai criteri fissati, in via
generale, dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
che, a parere del giudice a quo la norma si porrebbe in contrasto
con l'art. 3 della Costituzione, in quanto le esigenze di
semplificazione che hanno indotto il legislatore ad accelerare il
procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative in mancanza
di contestazioni da parte del trasgressore, non possono spingersi al
punto di trascurare quegli elementi che vengono, di regola, presi in
considerazione al fine di determinare l'entità della sanzione; con
l'art. 24 della Costituzione poiché si impedisce al ricorrente di
contestare, in sede giudiziaria, la congruità della pena, posto che
la misura della stessa è il frutto di una rigida predisposizione
normativa che necessariamente prescinde da qualsivoglia motivazione;
che, nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che ha concluso per
l'inammissibilità o per l'infondatezza della questione.
Considerato che questa Corte ha di recente (v. ordinanza n. 268 del
1996) avuto modo di precisare che il giudice, nel respingere
l'opposizione all'ordinanza ingiunzione prefettizia, non è vincolato
ad alcun limite per la determinazione della sanzione, che ben può
essere, quindi, fissata nella misura corrispondente a quella
"ridotta" di cui all'art. 202 del nuovo codice della strada;
che, a diverse conclusioni non può condurre il fatto che nel
caso di specie l'opposizione è stata presentata avverso la cartella
esattoriale e non avverso l'ordinanza ingiunzione prefettizia, in
quanto, come già affermato (sentenza n. 437 del 1995 e ordinanza n.
315 del 1995), in sede di opposizione alla cartella esattoriale deve
intendersi garantita la tutela giurisdizionale piena allo stesso modo
di quella che si otterrebbe se fosse stato previamente esperito il
ricorso amministrativo al prefetto nei termini previsti;
che, sostanzialmente l'ordinanza di rimessione non prospetta
ulteriori e nuovi profili, con la conseguenza che la questione deve
essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi
alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 203, ultimo comma, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di
Bologna con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 3 luglio 1997.
Il cancelliere: Fruscella