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Ordinanza 178/1997 ECLI:IT:COST:1997:178 Generato dall'IA

Ordinanza 178/1997 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 178/1997
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Mariano, iscritta al n. 1295 del registro ordinanze 1996 e pubblicata

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione, art. 25 della Costituzione; Ordinanza 178/1997 · Corte costituzionale: Mariano, iscritta al n. 1295 del registro ordinanze 1996 e pubblicata

Parole chiave

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controinterrogatorio del ministero pubblico ritardo del ministero pubblico rinvio del dibattimento procedimento penale pendente estensione della procedura proroga della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
art. 25 della Costituzione
sancito dall'art. 25 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 160 del codice

penale, promosso con ordinanza emessa il 23 settembre 1996 dal

tribunale di Marsala, nel procedimento penale a carico di Cusenza

Mariano, iscritta al n. 1295 del registro ordinanze 1996 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie

speciale,

dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il tribunale di Marsala ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 160 del codice penale, nella parte in cui

non prevede, fra gli atti che producono l'effetto di interrompere il

corso della prescrizione del reato, l'invito a presentarsi alla

polizia giudiziaria per rendere l'interrogatorio su delega del

pubblico ministero;

che a tale proposito il il giudice a quo denuncia l'irragionevole

disparità di trattamento che scaturisce dal fatto che, a fronte di

atti sostanzialmente uguali e riconducibili alla medesima autorità,

l'effetto interruttivo della prescrizione scaturisce soltanto

dall'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere

l'interrogatorio e non anche dall'invito emesso dalla polizia

giudiziaria delegata.

Considerato che il giudice a quo nella specie richiede una

pronuncia additiva in materia penale volta ad integrare la serie

degli atti che tassativamente l'art. 160 del codice penale enumera

come i soli idonei a produrre l'effetto di interrompere il corso

delle prescrizioni;

che una simile pronuncia - come già affermato nella ordinanza n.

114 del 1983 e più di recente ribadito in numerose altre decisioni

(v., da ultimo ordinanza n. 315 del 1996) - palesemente fuoriesce dai

poteri spettanti a questa Corte, ostandovi il principio di legalità

sancito dall'art. 25 della Costituzione;

e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 160 del codice penale,

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

tribunale di Marsala con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 13 giugno 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola