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Ordinanza 167/1997 ECLI:IT:COST:1997:167 Generato dall'IA

Ordinanza 167/1997 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 167/1997
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio instaurato da Ezio Fassio, impiegato del comune di detta

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Ordinanza 167/1997 · Corte costituzionale: nel giudizio instaurato da Ezio Fassio, impiegato del comune di detta

Parole chiave

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sospensione delle prestazioni d'invalidità copertura dell'assicurazione invalidità congedo di malattia compensazione della rendita d'invalidità riduzione delle prestazioni complementari diritto all'indennità di disoccupazione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 25,

della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione

della finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 9 marzo

1996 dal pretore di Asti nel procedimento civile vertente tra Ezio

Fassio e il comune di Asti iscritta al n. 512 del registro ordinanze

1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23,

prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1997 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti;

Ritenuto che il pretore di Asti, in funzione di giudice del lavoro,

nel giudizio instaurato da Ezio Fassio, impiegato del comune di detta

città, nei confronti dell'ente locale, al fine di ottenere

l'accertamento del diritto a fruire del congedo straordinario per

cure climatiche, in quanto invalido civile, con riduzione della

capacità lavorativa del 70%, con ordinanza del 9 marzo 1996 solleva

questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 25,

della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nella parte in cui ha abrogato

tutte le disposizioni, anche speciali, che prevedono la possibilità

per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di essere collocati

in congedo straordinario per attendere alle cure termali,

elioterapiche, climatiche e psammoteriche, ad eccezione dell'art. 37,

secondo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, che accorda tale

diritto ai mutilati ed agli invalidi di guerra o per servizio;

che, ad avviso del giudice rimettente, la norma in esame si

porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 36 (recte: 32, primo comma),

della Costituzione, in quanto determinerebbe una ingiustificata

disparità di trattamento degli invalidi civili rispetto agli

invalidi di guerra o per servizio, perché questi ultimi possono,

invece, fruire del congedo straordinario ex art. 37, secondo comma,

del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, e

recherebbe, altresì, vulnus al diritto primario della salute, dato

che non consente ai primi di effettuare le cure indispensabili per la

loro sopravvivenza fisica e lavorativa;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto nel

giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, ha

eccepito l'inammissibilità e comunque la infondatezza della

questione di legittimità costituzionale.

Considerato che la controversia oggetto del giudizio a quo concerne

una situazione giuridica soggettiva inerente ad un rapporto di

pubblico impiego e rientra, quindi, nella materia riservata alla

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sicché emerge

ictu oculi il difetto di giurisdizione del pretore adito, difetto

che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, rende

irrilevante la questione sollevata (per tutte, ordinanza n. 348 del

1995; sentenze n. 263 del 1994 e n. 349 del 1993);

che, pertanto, va dichiarata la manifesta inammissibilità della

questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 25, della legge 23

dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32, primo comma,

della Costituzione, dal pretore di Asti, in funzione di giudice del

lavoro, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 2 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 giugno 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola